Art. 234 - Definizioni

1 Ottobre 2024

Art. 234. Definizioni
Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno:

una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII;

b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media nell’aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;

c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

L'articolo 234 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le definizioni fondamentali necessarie per l'applicazione delle norme riguardanti la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni. Queste definizioni sono cruciali per l'interpretazione delle disposizioni successive che regolano la gestione e la prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione a tali agenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Questa parte del Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce in modo dettagliato i concetti di agente cancerogeno, mutageno e sostanza tossica per la riproduzione, nonché i criteri di classificazione per queste sostanze in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, introduce i concetti di valore limite, valore limite biologico e sorveglianza sanitaria, elementi essenziali per la tutela dei lavoratori esposti a queste sostanze pericolose.

Dettaglio delle disposizioni
Agente cancerogeno (comma a)

Un agente cancerogeno è:

Una sostanza o miscela classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B secondo i criteri dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Le categorie 1A e 1B indicano sostanze con forte evidenza di cancerogenicità per l’uomo (1A) o con evidenza limitata, ma significativa (1B).
Un agente menzionato nell’allegato XLII del decreto, che include specifiche sostanze o miscele liberate nel corso di determinati processi produttivi.

Agente mutageno (comma b)

Un agente mutageno è una sostanza o miscela che soddisfa i criteri di classificazione come mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B, sempre secondo l’allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze sono capaci di alterare il materiale genetico (DNA), con un rischio potenziale di trasmissione delle mutazioni alle generazioni future.

Sostanza tossica per la riproduzione (commi b-bis, b-ter e b-quater)

Sostanza tossica per la riproduzione: Una sostanza o miscela che rientra nella classificazione di categoria 1A o 1B (come tossica per la riproduzione) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008. Queste sostanze possono danneggiare la funzione riproduttiva o lo sviluppo embrio-fetale.
Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: Una sostanza per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per i lavoratori. Questa tipologia di sostanza è identificata nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII del decreto.
Sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: Una sostanza per la quale esiste un livello di esposizione sicuro, al di sotto del quale non vi sono rischi per i lavoratori. Anch'essa è indicata nell'allegato XLIII.

Valore limite (comma c)

Il valore limite rappresenta il limite massimo della concentrazione media di un agente cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione nell'aria di una zona di respirazione del lavoratore, misurato su un periodo di riferimento specificato nell’allegato XLIII. Questo parametro è fondamentale per stabilire la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Valore limite biologico (comma c-bis)

Il valore limite biologico è il limite della concentrazione dell'agente (o di un suo metabolita o indicatore di effetto) misurato in un mezzo biologico adeguato (ad esempio sangue, urine), utile per valutare l’esposizione e i potenziali rischi associati alla sostanza.

Sorveglianza sanitaria (comma c-ter)

La sorveglianza sanitaria è la valutazione dello stato di salute di un lavoratore, effettuata in base alla sua esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Questa sorveglianza serve a monitorare l’effetto dell’esposizione su ciascun lavoratore e a identificare eventuali problemi di salute correlati all’esposizione.

Sintesi

L'articolo fornisce una definizione dettagliata di:

Agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, conformi ai criteri di classificazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Introduce i concetti di valore limite e valore limite biologico, fondamentali per la regolamentazione della sicurezza sul lavoro.
Specifica la funzione della sorveglianza sanitaria per valutare l'impatto sulla salute dei lavoratori esposti a queste sostanze pericolose.

Articolo di legge modificato dall'Art. 9. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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