Art. 14-bis - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 14-bis. – Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti »;
L'Articolo 14 bis del D.Lgs. 81/2008 aggiunto a Dicembre 2024 a seguito del "DL Lavoro"introduce l'obbligo per il Ministro del Lavoro di presentare annualmente una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli interventi programmati e le strategie legislative in materia, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
1. Obbligo di relazione annuale
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali deve presentare alle Camere una relazione che includa:
- Lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro riferito all'anno precedente.
- Gli interventi pianificati per migliorare le condizioni di salute e sicurezza.
- Gli orientamenti e programmi legislativi che il Governo intende adottare nell'anno in corso.
2. Limiti finanziari
Gli interventi e programmi devono essere sviluppati nei limiti delle risorse disponibili secondo la legislazione vigente, senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ruolo delle Camere
Le Camere, in seguito alla relazione, possono adottare atti di indirizzo al Governo in conformità con i rispettivi regolamenti parlamentari.
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