Art. 257 - Informazione dei lavoratori

29 Agosto 2024

Art. 257. Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:


a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

L'articolo 257 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le obbligazioni del datore di lavoro riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto. Questo articolo impone al datore di lavoro di fornire una serie di informazioni essenziali ai lavoratori prima che essi vengano impiegati in attività che comportano esposizione all'amianto. Inoltre, stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui i livelli di esposizione superino i limiti legali.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Disposizioni:

Obblighi Informativi del Datore di Lavoro:

Prima dell'inizio delle attività che comportano esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:

Rischi per la salute: I lavoratori devono essere informati sui rischi specifici per la salute derivanti dall'esposizione alla polvere di amianto o ai materiali contenenti amianto.
Norme igieniche: Devono essere fornite istruzioni sulle norme igieniche da rispettare rigorosamente, tra cui l'obbligo di non fumare.
Uso di DPI: I lavoratori devono essere istruiti sulle modalità corrette di utilizzo e pulizia degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Misure di precauzione: Devono essere spiegate le precauzioni specifiche da adottare per ridurre al minimo l'esposizione all'amianto.
Monitoraggio ambientale: I lavoratori devono essere informati sull'esistenza del valore limite di esposizione all'amianto, stabilito dall'articolo 254, e sull'importanza del monitoraggio ambientale per controllare i livelli di esposizione.

Procedure in Caso di Superamento del Valore Limite:

Se le misurazioni ambientali rivelano una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite previsto dall'articolo 254, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti:

Informazioni sul Superamento: I lavoratori devono essere informati al più presto del superamento del valore limite e delle cause che lo hanno determinato.
Consultazione sulle Misure: Il datore di lavoro deve consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare per riportare l'esposizione entro i limiti legali. Se la consultazione preventiva non è possibile a causa dell'urgenza della situazione, il datore di lavoro deve informare immediatamente i lavoratori delle misure già adottate.

Sintesi:

L'articolo 257 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve informare e formare adeguatamente i lavoratori e i loro rappresentanti sui rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, le misure di prevenzione da adottare, e le norme igieniche da rispettare. Inoltre, in caso di superamento dei limiti di esposizione, è obbligatorio informare e consultare tempestivamente i lavoratori sulle misure correttive adottate.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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