Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 257. Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.
L'articolo 257 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le obbligazioni del datore di lavoro riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto. Questo articolo impone al datore di lavoro di fornire una serie di informazioni essenziali ai lavoratori prima che essi vengano impiegati in attività che comportano esposizione all'amianto. Inoltre, stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui i livelli di esposizione superino i limiti legali.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Obblighi Informativi del Datore di Lavoro:
Prima dell'inizio delle attività che comportano esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:
Rischi per la salute: I lavoratori devono essere informati sui rischi specifici per la salute derivanti dall'esposizione alla polvere di amianto o ai materiali contenenti amianto.
Norme igieniche: Devono essere fornite istruzioni sulle norme igieniche da rispettare rigorosamente, tra cui l'obbligo di non fumare.
Uso di DPI: I lavoratori devono essere istruiti sulle modalità corrette di utilizzo e pulizia degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Misure di precauzione: Devono essere spiegate le precauzioni specifiche da adottare per ridurre al minimo l'esposizione all'amianto.
Monitoraggio ambientale: I lavoratori devono essere informati sull'esistenza del valore limite di esposizione all'amianto, stabilito dall'articolo 254, e sull'importanza del monitoraggio ambientale per controllare i livelli di esposizione.
Procedure in Caso di Superamento del Valore Limite:
Se le misurazioni ambientali rivelano una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite previsto dall'articolo 254, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti:
Informazioni sul Superamento: I lavoratori devono essere informati al più presto del superamento del valore limite e delle cause che lo hanno determinato.
Consultazione sulle Misure: Il datore di lavoro deve consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare per riportare l'esposizione entro i limiti legali. Se la consultazione preventiva non è possibile a causa dell'urgenza della situazione, il datore di lavoro deve informare immediatamente i lavoratori delle misure già adottate.
Sintesi:
L'articolo 257 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve informare e formare adeguatamente i lavoratori e i loro rappresentanti sui rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, le misure di prevenzione da adottare, e le norme igieniche da rispettare. Inoltre, in caso di superamento dei limiti di esposizione, è obbligatorio informare e consultare tempestivamente i lavoratori sulle misure correttive adottate.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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