Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

19 Agosto 2024

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.


2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:


a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.


L'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'organizzazione e la gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) nei luoghi di lavoro, delineando obblighi, modalità e requisiti per la sua costituzione, sia internamente all'azienda che mediante l'utilizzo di servizi esterni.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Organizzazione del SPP:

Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. In alternativa, può incaricare persone o servizi esterni, che possono essere costituiti anche presso associazioni di datori di lavoro o organismi paritetici.

2. Requisiti per Addetti e Responsabili del SPP:

Gli addetti e i responsabili del SPP, sia interni che esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali stabiliti dall'articolo 32. Devono essere presenti in numero sufficiente rispetto alle esigenze dell'azienda e devono disporre di mezzi e tempo adeguati per svolgere i propri compiti senza subire pregiudizi a causa del loro incarico.

3. Integrazione del SPP Interno con Personale Esterno:

Se l'azienda dispone di un SPP interno, il datore di lavoro può avvalersi di professionisti esterni per integrare le attività di prevenzione e protezione, qualora necessario.

4. Ricorso Obbligatorio a Servizi Esterni:

È obbligatorio ricorrere a servizi o persone esterne quando all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva non sono presenti dipendenti con i requisiti previsti dall'articolo 32.

5. Responsabilità del Datore di Lavoro:

Anche se il datore di lavoro utilizza servizi esterni per il SPP, non è esonerato dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

6. Obbligo di SPP Interno in Specifiche Aziende:

L'istituzione di un SPP interno è obbligatoria nei seguenti casi:

Aziende industriali soggette agli obblighi di notifica o rapporto secondo il D.Lgs. 334/1999.
Centrali termoelettriche.
Impianti soggetti a specifici obblighi ai sensi del D.Lgs. 230/1995.
Aziende che fabbricano o depositano esplosivi, polveri e munizioni.
Aziende industriali con oltre 200 lavoratori.
Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
Strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.

7. Responsabile del SPP Interno:

Nelle ipotesi elencate al comma 6, il responsabile del SPP deve essere interno all'azienda.

8. SPP Unico per Gruppi di Aziende:

In caso di aziende con più unità produttive o in gruppi di imprese, può essere istituito un unico SPP. I datori di lavoro possono utilizzare questa struttura per la designazione degli addetti e del responsabile del SPP.


Questo articolo definisce chiaramente l'obbligo per i datori di lavoro di organizzare un servizio di prevenzione e protezione adeguato alle esigenze specifiche della loro attività, delineando i casi in cui è obbligatorio istituire un SPP interno e le responsabilità connesse all'utilizzo di servizi esterni.

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