Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
L'articolo 60 del decreto legislativo stabilisce le sanzioni applicabili ai componenti dell'impresa familiare (come definita dall'art. 230-bis del codice civile), ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, in caso di violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro.
Soggetti di cui all'articolo 21:
Questi soggetti, che includono lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, sono puniti:
Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b):
a) Utilizzare attrezzature di lavoro conformi ai requisiti normativi.
b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) e utilizzarli conformemente alle disposizioni normative.
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c):
c) Esibire a richiesta degli organi di vigilanza l'attestazione dell'avvenuta formazione e il documento attestante la fornitura di DPI.
Lavoratori autonomi:
I lavoratori autonomi, per la violazione dell'articolo 20, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro. Questo comma impone ai lavoratori autonomi l'obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e salute, così come di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla formazione, istruzioni, e mezzi forniti dal datore di lavoro.
Sintesi
Questo articolo disciplina le sanzioni per coloro che operano come parte di un'impresa familiare, come lavoratori autonomi, coltivatori diretti, artigiani, e piccoli commercianti. Le sanzioni si applicano principalmente per la mancata adozione e l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente, nonché per la mancata esibizione della documentazione richiesta dagli organi di vigilanza.
La Sezione I-2 Capo IV del Decreto Legislativo Delinea Le Sanzioni Penali E Amministrative Applicabili aLLE VARIE FIGURE DELLA SICUREZZA In Caso Di Violazione Delle Disposizioni In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro.
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Questo articolo stabilisce le sanzioni penali e amministrative applicabili al datore di lavoro e ai dirigenti per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sanzioni includono l'arresto e ammende che variano in base alla gravità delle violazioni e alla tipologia di azienda. Le violazioni più gravi, soprattutto in aziende ad alto rischio o con esposizione a pericoli particolari (biologici, esplosivi, cancerogeni), comportano pene più severe. Sono previste anche sanzioni pecuniarie differenziate per mancanze specifiche nella documentazione obbligatoria e nella formazione dei lavoratori.
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Le sanzioni per i preposti (responsabili diretti della sicurezza nei luoghi di lavoro) sono stabilite per il mancato rispetto delle loro specifiche responsabilità, come la supervisione delle misure di sicurezza e la formazione dei lavoratori. Le sanzioni possono includere l'arresto e/o ammende, a seconda della gravità della violazione.
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Questo articolo prevede sanzioni per i progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori che non rispettano le norme di sicurezza nei loro ambiti di competenza. Le sanzioni si applicano se i prodotti, impianti o progetti forniti non rispettano gli standard di sicurezza previsti dalla legge, mettendo così a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Il medico competente è sanzionato per il mancato adempimento dei suoi obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Le sanzioni possono includere ammende e, in alcuni casi, anche la sospensione dall'esercizio della professione se le violazioni sono particolarmente gravi.
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Anche i lavoratori sono soggetti a sanzioni se non rispettano le norme di sicurezza o se agiscono in modo tale da mettere a rischio la propria salute o quella dei colleghi. Le sanzioni possono variare da multe a sanzioni disciplinari, a seconda della violazione commessa.
Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti
Questo articolo prevede sanzioni specifiche per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, gli artigiani e i piccoli commercianti che non rispettano le norme di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni possono includere multe e, in alcuni casi, sospensioni delle attività.
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
Questo articolo disciplina le modalità con cui la persona offesa da un reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro può esercitare i propri diritti nel processo penale. Include disposizioni su come presentare denunce e richieste di risarcimento, nonché sui tempi e le modalità di partecipazione al processo.
Questo riassunto offre una panoramica dettagliata delle sanzioni e delle disposizioni legali relative alle violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, specificando le conseguenze per diverse categorie di soggetti coinvolti.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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