Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108. Viabilità nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.
L'articolo 108 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le norme relative alla viabilità all'interno dei cantieri temporanei o mobili, assicurando che siano adottate misure idonee per garantire la sicurezza dei movimenti sia delle persone che dei veicoli. Questa regolamentazione è fondamentale per prevenire incidenti causati da una cattiva gestione della circolazione all'interno dei cantieri.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio dell'Articolo:
Obbligo di Assicurare la Viabilità:
Viabilità delle persone e dei veicoli: Durante lo svolgimento dei lavori, è obbligatorio garantire una viabilità sicura per le persone e per i veicoli all'interno del cantiere. Questo include la necessità di predisporre percorsi chiari, sicuri e ben segnalati, così da prevenire incidenti e garantire l'incolumità dei lavoratori e degli operatori.
Conformità alle Norme Specifiche:
Conformità al punto 1 dell'allegato XVIII: Le disposizioni specifiche che regolano la viabilità nei cantieri sono dettagliate nel punto 1 dell'allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008. Questo allegato fornisce le linee guida tecniche per l’organizzazione della viabilità nei cantieri, inclusi aspetti come la larghezza delle vie di circolazione, la segnaletica, e le misure di sicurezza per evitare interferenze tra il traffico veicolare e il movimento dei pedoni.
Sintesi: L'articolo 108 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che nei cantieri temporanei o mobili deve essere garantita la viabilità sicura per persone e veicoli, in conformità alle disposizioni tecniche contenute nell'allegato XVIII. Questo obbligo è essenziale per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro durante l'esecuzione dei lavori edili.
Il punto 1 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 riguarda le disposizioni specifiche relative alla viabilità all'interno dei cantieri temporanei o mobili. Questo allegato fornisce le linee guida tecniche che devono essere seguite per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire incidenti legati alla circolazione di persone e veicoli all'interno del cantiere.
Dettaglio dell'Allegato XVIII:
Pianificazione e Organizzazione della Viabilità:
Percorsi Sicuri: È necessario progettare e mantenere percorsi separati e sicuri per i pedoni e per i veicoli. Questo include la delimitazione chiara delle aree di lavoro e la separazione delle vie di transito per evitare interferenze pericolose.
Segnaletica Adeguata: Deve essere predisposta una segnaletica chiara e visibile per indicare i percorsi, le aree di pericolo, e le zone riservate. La segnaletica deve essere conforme alle normative vigenti e posizionata in modo strategico per garantire la massima visibilità e comprensione da parte di tutti gli operatori presenti nel cantiere.
Larghezza e Condizioni dei Percorsi: Le vie di transito devono essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio sicuro dei veicoli e delle persone. Devono essere mantenute in buone condizioni per evitare rischi di caduta o di collisione.
Misure di Sicurezza per i Veicoli:
Limiti di Velocità e Controllo del Traffico: È necessario stabilire limiti di velocità adeguati per i veicoli che circolano all'interno del cantiere. Inoltre, devono essere predisposte misure di controllo del traffico per regolare il flusso dei veicoli e prevenire situazioni di rischio.
Illuminazione Adeguata: In tutte le aree del cantiere, specialmente in quelle utilizzate per la circolazione, deve essere garantita un'illuminazione adeguata, in particolare nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.
Prevenzione di Rischi Specifici:
Protezione contro le Cadute: Devono essere adottate misure per proteggere i lavoratori dai rischi di caduta nei percorsi sopraelevati o nelle vicinanze di scavi. Ciò include l'installazione di parapetti, barriere, o altre protezioni adeguate.
Gestione dei Materiali: Devono essere stabilite procedure per la movimentazione sicura dei materiali all'interno del cantiere, inclusa la delimitazione delle aree di stoccaggio e il controllo dei carichi trasportati per evitare il ribaltamento o la caduta durante il trasporto.
Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)
Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.
Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:
Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.
Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.
Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.
Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.
Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.
Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.
Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.
Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.
Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.
Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.
Capo III: Sanzioni
Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Disclaimer
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