Titolo III Uso Delle Attrezzature Di Lavoro E Dei Dispositivi Di Protezione Individuale
Indice Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Art. 69-87)
Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69 - Definizioni
Art. 70 - Requisiti di sicurezza
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento
Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 81 - Requisiti di sicurezza
Art. 82 - Lavori sotto tensione
Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive
Art. 84 - Protezioni dai fulmini
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Art. 86 - Verifiche e controlli
Capo I: Uso delle Attrezzature di Lavoro
Art. 69 - Definizioni: Fornisce le definizioni rilevanti per il contesto, come "attrezzatura di lavoro," "uso delle attrezzature di lavoro," e "zona pericolosa."
Art. 70 - Requisiti di sicurezza: Stabilisce che le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative europee e nazionali. Le attrezzature messe a disposizione devono essere sicure per l'uso previsto e mantenute in condizioni di sicurezza.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro: Il datore di lavoro è responsabile della scelta, del mantenimento e dell'uso corretto delle attrezzature di lavoro. Deve garantire che le attrezzature siano idonee alle operazioni da svolgere, siano correttamente installate, mantenute e che siano utilizzate da lavoratori adeguatamente formati. Il datore di lavoro deve anche assicurarsi che vengano effettuate ispezioni e manutenzioni periodiche delle attrezzature.
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso: Coloro che noleggiano o concedono in uso attrezzature di lavoro devono fornire attrezzature conformi alle normative e informare l’utilizzatore dei rischi associati all'uso delle attrezzature stesse.
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento: Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano un'adeguata informazione, formazione e addestramento in relazione all'uso sicuro delle attrezzature di lavoro, inclusa la gestione dei rischi specifici associati alle attrezzature.
Capo II: Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Art. 74 - Obblighi del datore di lavoro: Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI appropriati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure collettive di protezione o dall'adozione di metodi o procedimenti di lavoro che garantiscano la sicurezza.
Art. 75 - Requisiti dei DPI: I DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire, tenendo conto delle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore. Devono inoltre essere conformi ai requisiti stabiliti dalle normative europee e nazionali.
Art. 76 - Obblighi di utilizzo: I DPI devono essere utilizzati conformemente alle indicazioni del datore di lavoro e alle istruzioni d'uso, che devono essere fornite in una lingua comprensibile per i lavoratori.
Art. 77 - Obblighi di informazione, formazione e addestramento: Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata sull'uso corretto dei DPI, comprendendo anche l'informazione sui rischi dai quali i DPI li proteggono.
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori: I lavoratori sono tenuti a utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione e a segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto eventuali difetti o carenze nei DPI forniti.
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso: Fornisce indicazioni sui criteri da adottare per la selezione dei DPI, considerando l'entità e la natura dei rischi, le condizioni lavorative e le caratteristiche del DPI.
Capo III: Impianti e Apparecchiature Elettriche
Il Capo III del Titolo III del Decreto Legislativo 81/2008 si occupa delle normative relative alla sicurezza degli impianti e apparecchiature elettriche nei luoghi di lavoro. Questo capo disciplina gli obblighi del datore di lavoro e le misure di sicurezza da adottare per prevenire rischi elettrici, oltre a stabilire sanzioni per la mancata osservanza delle disposizioni.
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché gli impianti e le apparecchiature elettriche siano mantenuti in condizioni tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Questo include la valutazione dei rischi elettrici, l'adozione di dispositivi di protezione e la pianificazione di interventi di manutenzione preventiva e correttiva. Il datore di lavoro deve anche garantire che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi connessi all'elettricità.
Art. 81 - Requisiti di sicurezza
Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono soddisfare specifici requisiti di sicurezza, in conformità alle normative tecniche vigenti. Devono essere progettati, installati, utilizzati e mantenuti in modo da prevenire ogni rischio elettrico, come contatti diretti e indiretti, cortocircuiti, sovraccarichi e fulminazioni. Inoltre, devono essere adottati dispositivi di protezione adeguati e segnaletica di sicurezza visibile e comprensibile.
Art. 82 - Lavori sotto tensione
I lavori su impianti elettrici sotto tensione possono essere eseguiti solo se strettamente necessari e se non è possibile lavorare con l’impianto disattivato. In tali casi, è obbligatorio adottare misure di sicurezza specifiche, come l'uso di attrezzature isolate, e far eseguire i lavori esclusivamente da personale qualificato e autorizzato.
Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive
Quando i lavori vengono eseguiti in prossimità di parti attive non protette, devono essere adottate precauzioni particolari per prevenire il rischio di contatto elettrico. Questo include la delimitazione delle zone di lavoro, l'installazione di barriere di protezione e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
Art. 84 - Protezioni dai fulmini
Gli edifici e le strutture devono essere protetti contro i rischi di fulminazione attraverso l'installazione di impianti di protezione contro i fulmini, conformi alle normative tecniche vigenti. Tali impianti devono essere periodicamente verificati e mantenuti in efficienza per garantire la loro efficacia nel tempo.
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature
Questo articolo prescrive che gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature debbano essere progettati, costruiti e mantenuti in modo da prevenire il rischio di incendi, esplosioni e altri eventi pericolosi causati da malfunzionamenti elettrici. Devono essere adottate misure di protezione adeguate, come l'installazione di impianti di messa a terra e sistemi di protezione contro le sovratensioni.
Art. 86 - Verifiche e controlli
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare verifiche e controlli periodici sugli impianti e apparecchiature elettriche, al fine di accertarne lo stato di efficienza e sicurezza. Tali verifiche devono essere eseguite da personale qualificato e devono essere documentate. I controlli devono includere anche la verifica dei dispositivi di protezione e l’adeguatezza delle misure adottate.
Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
L'articolo stabilisce le sanzioni per il datore di lavoro, il dirigente, il noleggiatore e il concedente in uso in caso di violazione degli obblighi previsti dal capo III. Le sanzioni possono includere multe e pene detentive a seconda della gravità della violazione e del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.