Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

22 Agosto 2024

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:


a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:


a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:


a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:


a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

L'articolo 77 del decreto legislativo stabilisce una serie di obblighi che il datore di lavoro deve rispettare per garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Questi obblighi riguardano la scelta, la gestione, la manutenzione, e l'addestramento relativo ai DPI.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Analisi e Valutazione dei Rischi:

Il datore di lavoro deve eseguire un'analisi approfondita e una valutazione dei rischi che non possono essere eliminati con altri mezzi. Questa valutazione è fondamentale per individuare le caratteristiche dei DPI necessari a proteggere efficacemente i lavoratori dai rischi identificati.

Identificazione delle Caratteristiche dei DPI:

Sulla base della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve identificare le caratteristiche specifiche dei DPI necessari. Questo include un confronto delle caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato con quelle necessarie per la protezione dei lavoratori.

Condizioni di Utilizzo dei DPI:

Il datore di lavoro deve determinare le condizioni specifiche in cui i DPI devono essere utilizzati, considerando fattori come l'entità del rischio, la frequenza di esposizione, le caratteristiche del posto di lavoro e le prestazioni del DPI.

Fornitura e Manutenzione dei DPI:

Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti legali e a mantenerli in condizioni efficienti e igieniche. Questo include la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante.

Uso Corretto dei DPI:

I DPI devono essere utilizzati solo per gli usi previsti, salvo casi eccezionali. Il datore di lavoro deve fornire istruzioni chiare e comprensibili ai lavoratori e garantire che ogni DPI sia destinato a un uso personale, salvo circostanze particolari.

Informazione e Formazione:

Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi dai quali i DPI li proteggono e rendere disponibili informazioni adeguate sui DPI in azienda. Inoltre, deve assicurare una formazione adeguata e, se necessario, un addestramento specifico sull'uso corretto dei DPI.

Addestramento Obbligatorio:

L'addestramento è indispensabile, soprattutto per i DPI appartenenti alla terza categoria (come definiti dal decreto legislativo n. 475 del 1992) e per i dispositivi di protezione dell'udito.

Il Decreto Legislativo n. 475 del 1992, emanato il 4 dicembre 1992, riguarda l'attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989. Questo decreto si occupa del ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il decreto stabilisce le norme per garantire che i DPI rispettino i requisiti essenziali di salute e sicurezza. 

È stato aggiornato per adeguarsi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

Sintesi

L'articolo 77 impone al datore di lavoro una serie di obblighi riguardanti l'analisi dei rischi, la scelta, la gestione, la manutenzione e l'uso dei DPI. Il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano adeguati ai rischi specifici, mantenuti in buone condizioni, e utilizzati correttamente dai lavoratori, fornendo loro le necessarie informazioni, formazione e addestramento. Particolare attenzione è riservata ai DPI di terza categoria e ai dispositivi di protezione dell'udito, per i quali l'addestramento è obbligatorio.

Il Titolo III del Decreto Legislativo è dedicato alla regolamentazione dell'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sul luogo di lavoro. Esso definisce le responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro, noleggiatori, concedenti in uso, e lavoratori, garantendo che tutte le attrezzature e i DPI utilizzati siano sicuri, mantenuti in buone condizioni e adeguatamente gestiti.

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69 - Definizioni:
Le definizioni fondamentali riguardano le attrezzature di lavoro, il loro uso, le zone pericolose e le figure coinvolte. Le attrezzature di lavoro sono tutti gli strumenti e macchine utilizzate durante il lavoro, mentre l'uso comprende tutte le operazioni connesse (montaggio, manutenzione, ecc.). Sono chiarite anche le definizioni di zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore.

Art. 70 - Requisiti di sicurezza:
Le attrezzature di lavoro devono rispondere a requisiti minimi di sicurezza, specificati nell'Allegato V del decreto, che devono essere rispettati per garantire la protezione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature.

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature siano conformi ai requisiti di sicurezza, mantenute in buone condizioni e utilizzate correttamente. Deve inoltre garantire che le attrezzature siano sottoposte a controlli regolari e ispezioni per accertarne l'integrità e la sicurezza.

Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso:
Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve garantire che queste siano conformi alle normative di sicurezza e che vengano fornite con tutte le informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento:
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata sull'uso sicuro delle attrezzature di lavoro, inclusi i rischi associati e le misure di prevenzione. Questa formazione deve essere periodicamente aggiornata.

Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore:
È prevista una specifica abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore, garantendo che solo personale qualificato e adeguatamente formato possa operare su tali apparecchiature.

Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74 - Definizioni:
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Art. 75 - Obbligo di uso:
I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a livelli accettabili con misure tecniche o organizzative. Il loro uso è obbligatorio nei contesti in cui è richiesto.

Art. 76 - Requisiti dei DPI:
I DPI devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal decreto e devono essere adeguati ai rischi da cui proteggono, senza comportare ulteriori rischi.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI appropriati ai rischi presenti e a garantire che siano utilizzati correttamente, oltre a fornire le informazioni e la formazione necessarie al loro uso.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori:
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione e segnalare eventuali difetti o malfunzionamenti al datore di lavoro.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso:
L'individuazione dei DPI appropriati deve avvenire in base a una valutazione dei rischi specifici e deve considerare l'efficacia dei dispositivi in relazione ai rischi stessi.

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare la sicurezza degli impianti elettrici sul luogo di lavoro, garantendo che siano conformi alle normative vigenti e sottoposti a regolari controlli e manutenzione.

Art. 81 - Requisiti di sicurezza:
Gli impianti elettrici devono rispettare i requisiti di sicurezza definiti dalle normative tecniche applicabili, per prevenire i rischi di shock elettrico, incendi o esplosioni.

Art. 82 - Lavori sotto tensione:
I lavori sotto tensione devono essere eseguiti solo da personale qualificato, con l'uso di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, seguendo procedure specifiche per garantire la sicurezza.

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive:
Anche i lavori in prossimità di parti attive non protette devono essere gestiti con cautela, adottando misure di protezione specifiche per evitare il contatto accidentale.

Art. 84 - Protezioni dai fulmini:
Gli edifici e gli impianti devono essere protetti dai fulmini secondo le normative vigenti, per prevenire danni strutturali e rischi per la sicurezza.

Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature:
Oltre alla protezione dai fulmini, devono essere adottate misure di sicurezza per proteggere edifici, impianti e attrezzature da altri rischi elettrici.

Art. 86 - Verifiche e controlli:
È obbligatorio eseguire verifiche e controlli periodici sugli impianti e apparecchiature elettriche per garantire la loro sicurezza continua e la conformità alle normative.

Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:
Prevede sanzioni per il mancato rispetto delle norme di sicurezza relative all'uso delle attrezzature di lavoro, dei DPI e degli impianti elettrici. Le sanzioni variano in base alla gravità delle violazioni e possono includere sia sanzioni pecuniarie che l'arresto.

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