Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento
Art. 169. Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
L'articolo 169 del Decreto Legislativo stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla corretta informazione, formazione e addestramento dei lavoratori relativamente alla movimentazione manuale dei carichi. L'obiettivo principale è garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi e siano adeguatamente preparati per eseguire le attività in modo sicuro, riducendo al minimo i rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle disposizioni:
Informazione ai lavoratori:
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa:
Peso e caratteristiche del carico: I lavoratori devono essere adeguatamente informati sul peso e sulle altre caratteristiche dei carichi che devono movimentare. Questa informazione è fondamentale per consentire ai lavoratori di adottare le misure adeguate per prevenire infortuni.
Formazione adeguata:
Rischi lavorativi: Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in merito ai rischi associati alla movimentazione manuale dei carichi. Questa formazione deve essere mirata a rendere i lavoratori consapevoli dei potenziali pericoli e delle conseguenze a lungo termine, come le patologie dorso-lombari.
Modalità di esecuzione: La formazione deve includere istruzioni su come eseguire correttamente le attività di movimentazione manuale dei carichi, garantendo che i lavoratori conoscano le tecniche più sicure e appropriate per minimizzare i rischi.
Addestramento specifico:
Corrette manovre e procedure: Oltre all'informazione e alla formazione, il datore di lavoro è tenuto a fornire un addestramento pratico sui metodi e le procedure da seguire durante la movimentazione manuale dei carichi. Questo addestramento è essenziale per garantire che i lavoratori possano applicare in modo efficace le nozioni apprese durante la formazione.
Sintesi: L'articolo 169 impone al datore di lavoro l'obbligo di fornire ai lavoratori informazioni chiare e dettagliate riguardo al peso e alle caratteristiche dei carichi da movimentare, di offrire una formazione adeguata sui rischi connessi e sulle tecniche corrette per la movimentazione, e di assicurare un addestramento pratico sulle manovre e procedure da adottare. Questi obblighi mirano a prevenire incidenti e ridurre i rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare quelle dorso-lombari.
Indice Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
(Art. 167-171)
Capo I Disposizioni generali
Art. 167 - Campo di applicazione
Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento
Capo II Sanzioni
Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 171 - Sanzioni a carico del preposto
Il Titolo VI del Decreto Legislativo si occupa della regolamentazione della movimentazione manuale dei carichi, un'attività lavorativa che comporta rischi significativi per la salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda le patologie da sovraccarico biomeccanico, come le affezioni dorso-lombari. Questo titolo è suddiviso in due capi: il primo dedicato alle disposizioni generali e il secondo alle sanzioni.
Capo I: Disposizioni Generali
Articolo 167 - Campo di applicazione: L'articolo stabilisce che le norme del Titolo VI si applicano a tutte le attività lavorative che comportano movimentazione manuale dei carichi e che possono esporre i lavoratori a rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Viene fornita una definizione di "movimentazione manuale dei carichi" come tutte le operazioni di trasporto o sostegno di un carico da parte dei lavoratori, compresi sollevamento, spinta, tirata e spostamento. Inoltre, vengono definite le "patologie da sovraccarico biomeccanico", includendo le malattie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro: Questo articolo impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi. Il datore di lavoro deve prioritariamente evitare la movimentazione manuale mediante l'uso di attrezzature meccaniche. Quando ciò non è possibile, deve organizzare il lavoro e fornire i mezzi necessari per ridurre i rischi, valutare le condizioni di sicurezza, e assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. Le norme tecniche, le buone prassi e le linee guida costituiscono i criteri di riferimento per l'adempimento di questi obblighi.
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento: Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori tutte le informazioni pertinenti riguardanti il peso e le caratteristiche dei carichi da movimentare. Deve inoltre garantire una formazione adeguata sui rischi legati alla movimentazione manuale e sulle corrette modalità di esecuzione delle attività. Infine, il datore di lavoro deve fornire un addestramento pratico specifico sulle manovre da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali.
Capo II: Sanzioni
Questa sezione, pur non dettagliata nei singoli articoli in questa richiesta, generalmente prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Capo I. Le sanzioni possono variare da ammende a pene più severe, come l'arresto, in base alla gravità delle violazioni e ai rischi a cui sono esposti i lavoratori.
Sintesi: Il Titolo VI del Decreto Legislativo fornisce un quadro normativo essenziale per la tutela dei lavoratori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi. Esso stabilisce obblighi specifici per il datore di lavoro in termini di prevenzione, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Le sanzioni previste nel Capo II assicurano il rispetto delle disposizioni, garantendo così un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.
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