Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro

24 Agosto 2024

Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:


a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.


L'articolo 168 del Decreto Legislativo definisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla prevenzione dei rischi associati alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie dorso-lombari. L'obiettivo principale è ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a tali rischi attraverso l'adozione di misure organizzative, attrezzature adeguate e sorveglianza sanitaria.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle disposizioni:

Evitare la movimentazione manuale: Il datore di lavoro è tenuto, in primo luogo, ad adottare tutte le misure organizzative necessarie e a utilizzare attrezzature meccaniche adeguate per evitare che i lavoratori debbano movimentare manualmente i carichi. Questo approccio preventivo mira a eliminare alla radice il rischio associato alla movimentazione manuale.

Riduzione del rischio: Qualora la movimentazione manuale dei carichi non possa essere evitata, il datore di lavoro deve adottare le seguenti misure per ridurre i rischi connessi:

Organizzazione del lavoro: I posti di lavoro devono essere organizzati in modo da garantire condizioni di sicurezza e salute durante la movimentazione manuale.
Valutazione delle condizioni di lavoro: Il datore di lavoro deve valutare le condizioni di sicurezza e salute, possibilmente già in fase di progettazione, tenendo conto dei rischi descritti nell'allegato XXXIII del decreto.
Adozione di misure preventive: Deve adottare misure adeguate per evitare o ridurre i rischi, in particolare quelli legati alle patologie dorso-lombari, considerando i fattori individuali di rischio, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e le esigenze specifiche dell'attività.
Sorveglianza sanitaria: I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, come previsto dall'articolo 41 del decreto, basata sulla valutazione dei rischi e dei fattori individuali descritti nell'allegato XXXIII.

Riferimento a norme tecniche: Le norme tecniche costituiscono un riferimento fondamentale per l'applicazione delle misure previste da questo articolo e dall'allegato XXXIII. Ove queste norme non siano applicabili, è possibile fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Sintesi: L'articolo 168 stabilisce che il datore di lavoro deve prioritariamente evitare la movimentazione manuale dei carichi attraverso l'uso di attrezzature meccaniche e misure organizzative. Quando ciò non è possibile, deve adottare misure per ridurre i rischi associati, con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie dorso-lombari, e garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Le norme tecniche, insieme a buone prassi e linee guida, fungono da criteri di riferimento per l'implementazione di queste misure.

Indice Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi 
(Art. 167-171)

Capo I Disposizioni generali

Art. 167 - Campo di applicazione

Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro

Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento

Capo II Sanzioni

Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 171 - Sanzioni a carico del preposto

Il Titolo VI del Decreto Legislativo si occupa della regolamentazione della movimentazione manuale dei carichi, un'attività lavorativa che comporta rischi significativi per la salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda le patologie da sovraccarico biomeccanico, come le affezioni dorso-lombari. Questo titolo è suddiviso in due capi: il primo dedicato alle disposizioni generali e il secondo alle sanzioni.

Capo I: Disposizioni Generali

Articolo 167 - Campo di applicazione: L'articolo stabilisce che le norme del Titolo VI si applicano a tutte le attività lavorative che comportano movimentazione manuale dei carichi e che possono esporre i lavoratori a rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Viene fornita una definizione di "movimentazione manuale dei carichi" come tutte le operazioni di trasporto o sostegno di un carico da parte dei lavoratori, compresi sollevamento, spinta, tirata e spostamento. Inoltre, vengono definite le "patologie da sovraccarico biomeccanico", includendo le malattie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro: Questo articolo impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi. Il datore di lavoro deve prioritariamente evitare la movimentazione manuale mediante l'uso di attrezzature meccaniche. Quando ciò non è possibile, deve organizzare il lavoro e fornire i mezzi necessari per ridurre i rischi, valutare le condizioni di sicurezza, e assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. Le norme tecniche, le buone prassi e le linee guida costituiscono i criteri di riferimento per l'adempimento di questi obblighi.

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento: Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori tutte le informazioni pertinenti riguardanti il peso e le caratteristiche dei carichi da movimentare. Deve inoltre garantire una formazione adeguata sui rischi legati alla movimentazione manuale e sulle corrette modalità di esecuzione delle attività. Infine, il datore di lavoro deve fornire un addestramento pratico specifico sulle manovre da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali.

Capo II: Sanzioni

Questa sezione, pur non dettagliata nei singoli articoli in questa richiesta, generalmente prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Capo I. Le sanzioni possono variare da ammende a pene più severe, come l'arresto, in base alla gravità delle violazioni e ai rischi a cui sono esposti i lavoratori.

Sintesi: Il Titolo VI del Decreto Legislativo fornisce un quadro normativo essenziale per la tutela dei lavoratori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi. Esso stabilisce obblighi specifici per il datore di lavoro in termini di prevenzione, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Le sanzioni previste nel Capo II assicurano il rispetto delle disposizioni, garantendo così un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.

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