Art. 279 - Prevenzione e controllo
Art. 279. Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
L'articolo 279 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di prevenzione e controllo che il datore di lavoro deve adottare quando la valutazione del rischio evidenzia la necessità di proteggere i lavoratori esposti ad agenti biologici.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli delle Disposizioni
Sorveglianza Sanitaria:
Quando la valutazione del rischio lo richiede, i lavoratori esposti ad agenti biologici devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria come previsto dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008.
La sorveglianza sanitaria è mirata a monitorare la salute dei lavoratori in relazione al rischio specifico di esposizione a agenti biologici.
Misure Protettive Speciali:
Su parere del medico competente, il datore di lavoro deve adottare misure protettive speciali per quei lavoratori che, per ragioni di salute individuali, necessitano di protezione aggiuntiva. Queste misure includono:
Vaccinazioni: Offerta di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nel luogo di lavoro. La somministrazione dei vaccini è responsabilità del medico competente.
Allontanamento Temporaneo: Se necessario, i lavoratori possono essere temporaneamente allontanati dall'esposizione, seguendo le procedure previste dall'articolo 42.
Rivalutazione del Rischio:
Se gli accertamenti sanitari mostrano un'anomalia imputabile all'esposizione ad un agente biologico, il medico competente deve informare il datore di lavoro.
Il datore di lavoro, a seguito di questa informazione, è obbligato a effettuare una nuova valutazione del rischio secondo quanto stabilito dall'articolo 271, per verificare l'efficacia delle misure protettive adottate e apportare eventuali correzioni.
Informazioni ai Lavoratori:
Il medico competente deve informare i lavoratori sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di eventuali accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta il rischio di esposizione.
Devono essere fornite informazioni sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione rispetto alla non vaccinazione, affinché i lavoratori possano prendere decisioni informate.
Sintesi
L'articolo 279 impone al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre i lavoratori esposti ad agenti biologici a sorveglianza sanitaria quando la valutazione del rischio lo richiede. Inoltre, prevede l'adozione di misure protettive speciali, come vaccinazioni e allontanamento temporaneo, per i lavoratori con esigenze sanitarie particolari. Il datore di lavoro deve rivalutare il rischio se emergono anomalie sanitarie e garantire che i lavoratori siano adeguatamente informati sulle procedure sanitarie, inclusi i benefici e i rischi della vaccinazione.
Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286)
Capo I
Art. 266 - Campo di applicazione
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 271 - Valutazione del rischio
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 277 - Misure di emergenza
Art. 278 - Informazioni e formazione
Capo III Sorveglianza sanitaria
Art. 279 - Prevenzione e controllo
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV Sanzioni
Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.
Capo I - Disposizioni Generali
Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.
Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:
La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.
Capo III - Sorveglianza Sanitaria
Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.
Capo IV - Sanzioni
Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.
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