Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

27 Agosto 2024

Art. 216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita
nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione Europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti Direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

L'Art. 216 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche. Tale valutazione deve essere effettuata seguendo standard e raccomandazioni internazionali, con particolare attenzione a diversi fattori che possono influenzare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Valutazione e Misurazione:

Il datore di lavoro deve valutare i livelli di radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono esposti.
Le metodologie di valutazione e misurazione devono rispettare le norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) per le radiazioni laser e le raccomandazioni della Commissione Internazionale per l'Illuminazione (CIE) e del Comitato Europeo di Normazione (CEN) per le radiazioni incoerenti.
In assenza di norme adeguate, il datore di lavoro deve adottare le buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente o altre linee guida scientificamente fondate.

Elementi della Valutazione:

Il datore di lavoro deve considerare vari aspetti, tra cui: a. Livello e Durata dell'Esposizione: Analisi dei livelli di esposizione e della durata. b. Valori Limite di Esposizione: Riferimento ai valori limite stabiliti dall'articolo 215. c. Sensibilità dei Lavoratori: Considerazione per lavoratori particolarmente sensibili al rischio. d. Interazioni con Sostanze Chimiche: Possibili interazioni tra radiazioni e sostanze fotosensibilizzanti. e. Effetti Indiretti: Es. accecamento temporaneo, rischio di esplosioni o incendio. f. Attrezzature Alternative: Disponibilità di attrezzature che riducano l'esposizione. g. Azioni di Risanamento: Possibilità di azioni per ridurre l'esposizione. h. Sorveglianza Sanitaria: Informazioni raccolte attraverso la sorveglianza sanitaria. i. Esposizioni Multiple: Valutazione delle esposizioni a sorgenti multiple. l. Classificazione dei Laser: Classificazione secondo la Norma IEC per sorgenti di radiazione analoghe ai laser di classe 3B o 4. m. Informazioni del Fabbricante: Considerazione delle informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature.

Documentazione:

Le misure adottate devono essere specificate nel documento di valutazione dei rischi, come richiesto dagli articoli 217 e 218.

Sintesi

L'Art. 216 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare i rischi associati alle radiazioni ottiche artificiali, utilizzando metodologie riconosciute a livello internazionale. La valutazione deve considerare vari aspetti, tra cui la durata e il livello di esposizione, la sensibilità dei lavoratori, e le possibili interazioni con altre sostanze o attrezzature. Le misure adottate devono essere chiaramente documentate, garantendo la protezione dei lavoratori da potenziali danni causati da tali esposizioni.

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