Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
L'articolo 276 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare nei processi industriali che comportano l'uso di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4. Queste misure sono necessarie per proteggere la salute dei lavoratori esposti a tali agenti, e sono selezionate in base a criteri specifici, in particolare quelli indicati nell'allegato XLVIII del decreto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli delle Disposizioni
Adozione di Misure di Contenimento:
Nei processi industriali che coinvolgono agenti biologici dei gruppi 2, 3, e 4, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di contenimento appropriate tra quelle elencate nell'allegato XLVIII. Tali misure devono essere scelte anche tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 275, che regola il contenimento nei laboratori e stabulari.
Gestione di Agenti Biologici Non Classificati:
Per quanto riguarda gli agenti biologici che non sono ancora stati classificati, ma il cui uso potrebbe comportare un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare misure corrispondenti almeno a quelle previste per il terzo livello di contenimento.
Sintesi
L'articolo 276 impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure di contenimento specifiche nei processi industriali che implicano l'uso di agenti biologici pericolosi (gruppi 2, 3, e 4). Tali misure devono essere selezionate in conformità con quanto indicato nell'allegato XLVIII e devono garantire un livello di protezione adeguato, in particolare per agenti non ancora classificati che potrebbero rappresentare un rischio elevato per la salute dei lavoratori.
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Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286)
Capo I
Art. 266 - Campo di applicazione
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 271 - Valutazione del rischio
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 277 - Misure di emergenza
Art. 278 - Informazioni e formazione
Capo III Sorveglianza sanitaria
Art. 279 - Prevenzione e controllo
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV Sanzioni
Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.
Capo I - Disposizioni Generali
Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.
Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:
La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.
Capo III - Sorveglianza Sanitaria
Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.
Capo IV - Sanzioni
Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.