Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Sezione II Obblighi del datore di lavoro

29 Agosto 2024

Art. 248. Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

L'articolo 248 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", si concentra sulle procedure che i datori di lavoro devono seguire per individuare la presenza di amianto prima di iniziare lavori di demolizione o manutenzione. Questo articolo stabilisce misure preventive fondamentali per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto, una sostanza riconosciuta come altamente pericolosa per la salute umana.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio del Contenuto
Comma 1

Il primo comma dell'articolo 248 impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione. Questo include la possibilità di richiedere informazioni ai proprietari degli edifici o delle strutture in cui devono essere eseguiti i lavori.

Obbligo del datore di lavoro: Prima di qualsiasi intervento che possa comportare il rischio di esposizione all'amianto, il datore di lavoro deve verificare se i materiali presenti contengono amianto. Questo è fondamentale per pianificare adeguatamente le operazioni e adottare le misure di sicurezza necessarie.
Richiesta di informazioni: Il datore di lavoro può, e in molti casi deve, chiedere ai proprietari dei locali informazioni specifiche sulla presenza di amianto. Questo è particolarmente importante in edifici costruiti prima del divieto dell'uso dell'amianto, dove la presenza di questa sostanza è più probabile.

Comma 2

Il secondo comma specifica che, nel caso in cui ci sia anche solo il minimo dubbio sulla presenza di amianto, si devono applicare tutte le disposizioni previste dal capo relativo alla protezione contro i rischi da amianto.

Dubbio sulla presenza di amianto: Se non è possibile escludere con certezza la presenza di amianto, il datore di lavoro è obbligato ad applicare le misure di sicurezza previste per il trattamento dell'amianto. Questo principio di precauzione è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire l'esposizione accidentale.
Applicazione delle disposizioni: Le disposizioni richiamate includono l'adozione di misure protettive specifiche, come l'uso di dispositivi di protezione individuale, la delimitazione delle aree di lavoro, e la gestione sicura dei materiali contenenti amianto.

Sintesi

L'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, prima di avviare qualsiasi lavoro di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per identificare la presenza di amianto, anche consultando i proprietari dei locali. In presenza di dubbi, è obbligato ad applicare le disposizioni specifiche per la gestione dell'amianto, seguendo un principio di precauzione per garantire la sicurezza dei lavoratori.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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