Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

29 Agosto 2024

Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:


a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

L'articolo 226 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. Le disposizioni mirano a garantire la preparazione e la risposta adeguata in tali situazioni per minimizzare i rischi per i lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Procedure di Intervento e Preparazione:

Il datore di lavoro è tenuto a predisporre procedure di intervento specifiche per proteggere i lavoratori in caso di incidenti o emergenze legate ad agenti chimici pericolosi. Queste procedure devono includere esercitazioni di sicurezza, che devono essere effettuate a intervalli regolari in relazione alla tipologia di lavorazione, e la disponibilità di mezzi di pronto soccorso adeguati.

Misure Immediate di Intervento:

In caso di incidente o emergenza, il datore di lavoro deve adottare misure immediate per attenuare gli effetti dell'incidente, fornendo assistenza, evacuazione e soccorso. È obbligato anche a informare i lavoratori coinvolti e a intraprendere le azioni necessarie per ristabilire la normalità nel più breve tempo possibile.

Protezione dei Lavoratori Coinvolti:

I lavoratori che operano nell'area colpita, o che sono indispensabili per effettuare le riparazioni, devono essere dotati di indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature idonee per l'intervento. Questi strumenti devono essere utilizzati fino a quando la situazione anomala persiste.

Sistemi di Allarme e Comunicazione:

Il datore di lavoro è responsabile dell'implementazione di sistemi di allarme e di comunicazione adeguati, necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. Questi sistemi devono essere in grado di avvisare tutti i lavoratori e facilitare una rapida risposta.

Piano di Emergenza:

Le misure di emergenza devono essere inserite nel piano previsto dal decreto ministeriale del 10 marzo 1998. Questo piano deve includere:

Informazioni preliminari: Riguardanti le attività pericolose, gli agenti chimici pericolosi, e le procedure per identificare i rischi e le precauzioni da adottare.
Informazioni sui rischi specifici: Inclusa la gestione delle emergenze, le procedure per affrontare gli incidenti e le informazioni necessarie per i servizi competenti.

Evacuazione dei Soggetti Non Protetti:

In caso di incidente o emergenza, tutti i soggetti non protetti devono abbandonare immediatamente la zona interessata, garantendo così la loro sicurezza.

Sintesi

L'Articolo 226 del Decreto Legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di predisporre piani e procedure per affrontare incidenti ed emergenze legate alla presenza di agenti chimici pericolosi. Queste misure includono la preparazione tramite esercitazioni di sicurezza, l'adozione di misure immediate per mitigare gli effetti degli incidenti, la protezione dei lavoratori coinvolti con DPI e attrezzature adeguate, e l'implementazione di sistemi di allarme efficaci. Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare che tutte le misure siano documentate nel piano di emergenza, garantendo così una risposta tempestiva e appropriata in caso di situazioni di rischio.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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