Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

29 Agosto 2024

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:


a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro.

L'articolo 272 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali volte a proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici, qualora la valutazione dei rischi lo richieda. Tali misure devono essere finalizzate a prevenire l'esposizione, ridurre al minimo i rischi e gestire in sicurezza gli agenti biologici.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli delle Disposizioni

Misure Generali di Prevenzione:

Il datore di lavoro è tenuto a implementare tutte le misure necessarie per evitare l'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. Queste misure includono la prevenzione dell'uso di agenti biologici pericolosi, ove possibile, e la limitazione del numero di lavoratori esposti al rischio.

Misure Specifiche:

Sostituzione di Agenti Biologici Nocivi: Se possibile, il datore di lavoro deve evitare l'uso di agenti biologici pericolosi, sostituendoli con alternative meno rischiose.
Limitazione dell'Esposizione: Il numero di lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo indispensabile.
Progettazione dei Processi Lavorativi: I processi devono essere progettati in modo da minimizzare i rischi, utilizzando dispositivi di sicurezza per proteggere da esposizioni accidentali.
Misure di Protezione: Devono essere adottate misure di protezione collettiva o, se non sufficienti, misure individuali.
Misure Igieniche: È necessario adottare misure per prevenire la propagazione accidentale degli agenti biologici al di fuori del luogo di lavoro.
Segnalazione del Rischio Biologico: Deve essere utilizzato il segnale di rischio biologico, come indicato nell'allegato XLV, insieme ad altri segnali di avvertimento appropriati.
Procedure per Manipolazione e Trattamento di Campioni: Vanno elaborate procedure idonee per la gestione di campioni di origine umana e animale.
Procedure di Emergenza: Devono essere definite procedure per affrontare eventuali incidenti che coinvolgono agenti biologici.
Verifica di Agenti Biologici: Se necessario, deve essere verificata la presenza di agenti biologici al di fuori del contenimento fisico primario.
Gestione dei Rifiuti: I rifiuti devono essere raccolti, immagazzinati e smaltiti in sicurezza, utilizzando contenitori adeguati e identificabili, eventualmente dopo un trattamento idoneo.
Trasporto Sicuro: Devono essere concordate procedure per la manipolazione e il trasporto sicuro degli agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Sintesi

L'articolo 272 impone al datore di lavoro l'adozione di una serie di misure preventive e protettive per evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. Queste misure coprono un'ampia gamma di azioni, dalla progettazione sicura dei processi lavorativi all'implementazione di procedure igieniche e di emergenza, nonché alla gestione sicura dei rifiuti e al trasporto di agenti biologici. L'obiettivo principale è garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso un approccio proattivo e sistematico.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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