Art. 69 - Definizioni
Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

21 Agosto 2024

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso .

L'Articolo 69 del Decreto Legislativo definisce i termini chiave utilizzati nel contesto delle normative relative alle attrezzature di lavoro. Queste definizioni sono fondamentali per comprendere e applicare correttamente le disposizioni normative volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di attrezzature sul luogo di lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Attrezzatura di lavoro:

Viene definita come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto. Questo include un insieme di macchine, attrezzature e componenti necessari per attuare un processo produttivo. L'attrezzatura di lavoro è destinata a essere utilizzata durante le operazioni lavorative.

Uso di una attrezzatura di lavoro:

Comprende tutte le operazioni connesse a un'attrezzatura di lavoro. Queste operazioni includono la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

Zona pericolosa:

Si riferisce a qualsiasi area all'interno o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro dove la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sua salute o sicurezza.

Lavoratore esposto:

Indica qualsiasi lavoratore che si trovi, in tutto o in parte, in una zona pericolosa.

Operatore:

Definisce il lavoratore incaricato dell'uso di un'attrezzatura di lavoro, oppure il datore di lavoro che utilizza direttamente l'attrezzatura.

Sintesi

L'Art. 69 fornisce le definizioni essenziali per interpretare correttamente le disposizioni riguardanti le attrezzature di lavoro. Esso chiarisce cosa si intende per attrezzature di lavoro, il loro uso, le zone pericolose associate, chi è considerato un lavoratore esposto e chi è l'operatore incaricato. Queste definizioni sono cruciali per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'uso di macchinari e attrezzature.

Il Titolo III del Decreto Legislativo è dedicato alla regolamentazione dell'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sul luogo di lavoro. Esso definisce le responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro, noleggiatori, concedenti in uso, e lavoratori, garantendo che tutte le attrezzature e i DPI utilizzati siano sicuri, mantenuti in buone condizioni e adeguatamente gestiti.

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69 - Definizioni:
Le definizioni fondamentali riguardano le attrezzature di lavoro, il loro uso, le zone pericolose e le figure coinvolte. Le attrezzature di lavoro sono tutti gli strumenti e macchine utilizzate durante il lavoro, mentre l'uso comprende tutte le operazioni connesse (montaggio, manutenzione, ecc.). Sono chiarite anche le definizioni di zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore.

Art. 70 - Requisiti di sicurezza:
Le attrezzature di lavoro devono rispondere a requisiti minimi di sicurezza, specificati nell'Allegato V del decreto, che devono essere rispettati per garantire la protezione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature.

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature siano conformi ai requisiti di sicurezza, mantenute in buone condizioni e utilizzate correttamente. Deve inoltre garantire che le attrezzature siano sottoposte a controlli regolari e ispezioni per accertarne l'integrità e la sicurezza.

Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso:
Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve garantire che queste siano conformi alle normative di sicurezza e che vengano fornite con tutte le informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento:
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata sull'uso sicuro delle attrezzature di lavoro, inclusi i rischi associati e le misure di prevenzione. Questa formazione deve essere periodicamente aggiornata.

Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore:
È prevista una specifica abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore, garantendo che solo personale qualificato e adeguatamente formato possa operare su tali apparecchiature.

Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74 - Definizioni:
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Art. 75 - Obbligo di uso:
I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a livelli accettabili con misure tecniche o organizzative. Il loro uso è obbligatorio nei contesti in cui è richiesto.

Art. 76 - Requisiti dei DPI:
I DPI devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal decreto e devono essere adeguati ai rischi da cui proteggono, senza comportare ulteriori rischi.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI appropriati ai rischi presenti e a garantire che siano utilizzati correttamente, oltre a fornire le informazioni e la formazione necessarie al loro uso.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori:
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione e segnalare eventuali difetti o malfunzionamenti al datore di lavoro.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso:
L'individuazione dei DPI appropriati deve avvenire in base a una valutazione dei rischi specifici e deve considerare l'efficacia dei dispositivi in relazione ai rischi stessi.

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare la sicurezza degli impianti elettrici sul luogo di lavoro, garantendo che siano conformi alle normative vigenti e sottoposti a regolari controlli e manutenzione.

Art. 81 - Requisiti di sicurezza:
Gli impianti elettrici devono rispettare i requisiti di sicurezza definiti dalle normative tecniche applicabili, per prevenire i rischi di shock elettrico, incendi o esplosioni.

Art. 82 - Lavori sotto tensione:
I lavori sotto tensione devono essere eseguiti solo da personale qualificato, con l'uso di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, seguendo procedure specifiche per garantire la sicurezza.

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive:
Anche i lavori in prossimità di parti attive non protette devono essere gestiti con cautela, adottando misure di protezione specifiche per evitare il contatto accidentale.

Art. 84 - Protezioni dai fulmini:
Gli edifici e gli impianti devono essere protetti dai fulmini secondo le normative vigenti, per prevenire danni strutturali e rischi per la sicurezza.

Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature:
Oltre alla protezione dai fulmini, devono essere adottate misure di sicurezza per proteggere edifici, impianti e attrezzature da altri rischi elettrici.

Art. 86 - Verifiche e controlli:
È obbligatorio eseguire verifiche e controlli periodici sugli impianti e apparecchiature elettriche per garantire la loro sicurezza continua e la conformità alle normative.

Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:
Prevede sanzioni per il mancato rispetto delle norme di sicurezza relative all'uso delle attrezzature di lavoro, dei DPI e degli impianti elettrici. Le sanzioni variano in base alla gravità delle violazioni e possono includere sia sanzioni pecuniarie che l'arresto.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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