Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 58. Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a euro 1.139,07 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2.847,69 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
L'articolo 58 del decreto legislativo definisce le sanzioni applicabili al medico competente in caso di violazione dei suoi obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro:
Questa sanzione si applica al medico competente in caso di violazione degli obblighi di:
Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera d)).
Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi (art. 25, comma 1, lettera e), primo periodo).
Arresto fino a due mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro:
Questa sanzione si applica in caso di violazione degli obblighi di:
Conservare la documentazione sanitaria e predisporre la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera b)).
Inviare i dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio (art. 25, comma 1, lettera c)).
Fornire informazioni ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e sui vantaggi della stessa (art. 25, comma 1, lettera g)).
Arresto fino a tre mesi o ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro:
Questa sanzione è prevista per la violazione degli obblighi di:
Partecipare alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera a)).
Comunicare al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti eventuali rischi per la salute rilevati (art. 25, comma 1, lettera l)).
Sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2.847,69 euro:
Questa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di:
Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nell’organizzazione della formazione e informazione dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera h)).
Comunicare ai lavoratori l’obbligo di visite periodiche e la loro frequenza (art. 25, comma 1, lettera i)).
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro:
Questa sanzione si applica per la violazione degli articoli che regolano:
L’obbligo di trasmettere le informazioni sanitarie e di rischio alle autorità competenti (art. 40, comma 1).
La documentazione e comunicazione relative agli esiti della sorveglianza sanitaria (art. 41, commi 3, 5, e 6-bis).
Queste sanzioni evidenziano la responsabilità del medico competente nel garantire la corretta gestione della sorveglianza sanitaria e nella collaborazione attiva con il datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
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