Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro

21 Agosto 2024

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:


a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

L'articolo 64 del decreto legislativo impone al datore di lavoro diversi obblighi per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Questi includono l'obbligo di assicurare che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza, che le vie di circolazione e le uscite di emergenza siano sempre accessibili, e che sia effettuata una regolare manutenzione e pulizia degli ambienti e degli impianti. Inoltre, i dispositivi di sicurezza devono essere regolarmente controllati per garantirne l'efficacia.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Responsabilità del Datore di Lavoro sui Luoghi di Lavoro:

Conformità ai Requisiti di Sicurezza: Il datore di lavoro è obbligato a garantire che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza e salute stabiliti nell'articolo 63, commi 1, 2 e 3. Questo include l'adeguamento delle strutture per l'accessibilità dei lavoratori disabili e la conformità alle normative di sicurezza generali.

Vie di Circolazione e Uscite di Emergenza: Le vie di circolazione interne o all'aperto, che conducono alle uscite normali o di emergenza, devono essere mantenute sgombre per garantirne l'accessibilità in ogni circostanza. Questo è essenziale per la sicurezza in caso di evacuazione.

Manutenzione Regolare: I luoghi di lavoro, insieme agli impianti e dispositivi presenti, devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica. Eventuali difetti rilevati, che possano compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono essere eliminati quanto prima possibile.

Pulizia e Condizioni Igieniche: Il datore di lavoro deve assicurarsi che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano regolarmente puliti per mantenere condizioni igieniche adeguate. Questo è fondamentale per prevenire rischi per la salute derivanti da ambienti insalubri.

Manutenzione e Controllo dei Dispositivi di Sicurezza: Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, devono essere sottoposti a regolare manutenzione e controllo per garantire il loro corretto funzionamento.

Sintesi

L'articolo 64 del decreto legislativo impone al datore di lavoro diversi obblighi per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Questi includono l'obbligo di assicurare che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza, che le vie di circolazione e le uscite di emergenza siano sempre accessibili, e che sia effettuata una regolare manutenzione e pulizia degli ambienti e degli impianti. Inoltre, i dispositivi di sicurezza devono essere regolarmente controllati per garantirne l'efficacia.

il Capo i-iI Del Titolo II LUOGHI DI LAVORO stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori e relative sanzioni.

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 62 - Definizioni:

Questo articolo definisce i "luoghi di lavoro" ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza previste dal decreto. Include tutte le aree destinate a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altra area accessibile ai lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Sono esclusi da questa definizione i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci e i terreni agricoli o forestali.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza:

I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi requisiti riguardano vari aspetti, tra cui la stabilità strutturale, la ventilazione, l'illuminazione, le condizioni termiche e l'assenza di pericoli, come la possibilità di cadute, esposizione a sostanze nocive, e rischio di incendio.

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro:

Il datore di lavoro è obbligato a garantire che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza e salute stabiliti dall'articolo 63. Questo include la manutenzione regolare degli ambienti, l'adozione di misure preventive contro i rischi, e la formazione dei lavoratori sui pericoli presenti nel loro ambiente di lavoro.

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei:

È vietato utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non siano rispettati specifici requisiti di sicurezza, come adeguata ventilazione, illuminazione e protezione contro l'umidità. L'utilizzo di tali locali è ammesso solo in condizioni particolari, come per lavori di emergenza o per brevi periodi.

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento:

Questo articolo riguarda le misure di sicurezza necessarie per i lavori svolti in ambienti dove si sospetta la presenza di inquinamento, come pozzi, cisterne, fosse o altre aree chiuse. Tali lavori richiedono l'adozione di misure di protezione specifiche per prevenire rischi come l'inalazione di gas nocivi, la mancanza di ossigeno o il rischio di esplosioni.

Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio:

Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'organo di vigilanza territorialmente competente l'inizio di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o in locali sotterranei o semisotterranei. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio delle attività lavorative e deve includere una descrizione delle misure di sicurezza adottate.

Capo II - Sanzioni

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:

Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro comportano sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti. Le sanzioni variano in base alla gravità delle infrazioni e possono includere ammende o l'arresto. In particolare, la mancata conformità ai requisiti di sicurezza (come indicato negli articoli precedenti) e la mancata notifica delle attività in ambienti a rischio comportano pene più severe, soprattutto se queste violazioni mettono seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sintesi

Il Capo I stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che tali luoghi siano conformi alle norme di sicurezza, adottando misure preventive e mantenendo adeguate condizioni di lavoro. Specifiche norme riguardano l'uso di locali sotterranei e lavori in ambienti sospetti di inquinamento, per i quali è obbligatoria la notifica all'organo di vigilanza.

Il Capo II prevede sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti che non rispettano queste norme. Le pene variano da ammende a pene detentive, a seconda della gravità delle violazioni, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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