Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento
1.Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 73 del Decreto Legislativo disciplina gli obblighi del datore di lavoro in merito all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sull'uso delle attrezzature di lavoro. Questi obblighi sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature, soprattutto quelle che richiedono particolari competenze e responsabilità.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Informazione e Istruzione sui Rischi:
Il datore di lavoro deve garantire che per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori ricevano tutte le necessarie informazioni e istruzioni. Questo include anche una formazione e un addestramento adeguati in relazione alla sicurezza nell'uso delle attrezzature, tenendo conto sia delle normali condizioni di impiego sia delle situazioni anormali prevedibili.
Informazione sui Rischi Circostanti:
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi a cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature, anche relativamente alle attrezzature presenti nell'ambiente circostante, anche se non direttamente utilizzate da essi. Deve inoltre fornire informazioni sui cambiamenti relativi a queste attrezzature.
Chiarezza delle Informazioni:
Le informazioni e le istruzioni fornite devono essere facilmente comprensibili dai lavoratori interessati, garantendo che possano essere seguite correttamente.
Formazione Specifica per Attrezzature Complesse:
Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, il datore di lavoro deve garantire una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici ai lavoratori incaricati. Questo è necessario per assicurare che l'uso delle attrezzature avvenga in modo sicuro e idoneo, considerando anche i rischi che potrebbero riguardare altre persone.
4-bis. Formazione del Datore di Lavoro:
Se il datore di lavoro utilizza direttamente attrezzature che richiedono conoscenze particolari, egli stesso deve provvedere alla propria formazione e addestramento specifico per garantire un utilizzo sicuro delle attrezzature.
Abilitazione degli Operatori:
Attraverso la Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, vengono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Inoltre, vengono stabilite le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
5-bis. Formazione dei Vigili del Fuoco:
Per garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e prevenzione, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco all'uso delle attrezzature possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso, utilizzando le risorse disponibili.
Sintesi
L'articolo 73 stabilisce obblighi rigorosi per il datore di lavoro riguardo all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sull'uso delle attrezzature di lavoro. Questi obblighi sono particolarmente stringenti per le attrezzature che richiedono conoscenze specifiche. La norma include anche disposizioni sulla formazione del datore di lavoro e dei Vigili del Fuoco, sottolineando l'importanza di una preparazione adeguata per garantire la sicurezza sul lavoro.
(Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL a partire dal 31 maggio 2010.)
Il Titolo III del Decreto Legislativo è dedicato alla regolamentazione dell'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sul luogo di lavoro. Esso definisce le responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro, noleggiatori, concedenti in uso, e lavoratori, garantendo che tutte le attrezzature e i DPI utilizzati siano sicuri, mantenuti in buone condizioni e adeguatamente gestiti.
Art. 69 - Definizioni:
Le definizioni fondamentali riguardano le attrezzature di lavoro, il loro uso, le zone pericolose e le figure coinvolte. Le attrezzature di lavoro sono tutti gli strumenti e macchine utilizzate durante il lavoro, mentre l'uso comprende tutte le operazioni connesse (montaggio, manutenzione, ecc.). Sono chiarite anche le definizioni di zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore.
Art. 70 - Requisiti di sicurezza:
Le attrezzature di lavoro devono rispondere a requisiti minimi di sicurezza, specificati nell'Allegato V del decreto, che devono essere rispettati per garantire la protezione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature siano conformi ai requisiti di sicurezza, mantenute in buone condizioni e utilizzate correttamente. Deve inoltre garantire che le attrezzature siano sottoposte a controlli regolari e ispezioni per accertarne l'integrità e la sicurezza.
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso:
Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve garantire che queste siano conformi alle normative di sicurezza e che vengano fornite con tutte le informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento:
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata sull'uso sicuro delle attrezzature di lavoro, inclusi i rischi associati e le misure di prevenzione. Questa formazione deve essere periodicamente aggiornata.
Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore:
È prevista una specifica abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore, garantendo che solo personale qualificato e adeguatamente formato possa operare su tali apparecchiature.
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74 - Definizioni:
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Art. 75 - Obbligo di uso:
I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a livelli accettabili con misure tecniche o organizzative. Il loro uso è obbligatorio nei contesti in cui è richiesto.
Art. 76 - Requisiti dei DPI:
I DPI devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal decreto e devono essere adeguati ai rischi da cui proteggono, senza comportare ulteriori rischi.
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI appropriati ai rischi presenti e a garantire che siano utilizzati correttamente, oltre a fornire le informazioni e la formazione necessarie al loro uso.
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori:
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione e segnalare eventuali difetti o malfunzionamenti al datore di lavoro.
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso:
L'individuazione dei DPI appropriati deve avvenire in base a una valutazione dei rischi specifici e deve considerare l'efficacia dei dispositivi in relazione ai rischi stessi.
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare la sicurezza degli impianti elettrici sul luogo di lavoro, garantendo che siano conformi alle normative vigenti e sottoposti a regolari controlli e manutenzione.
Art. 81 - Requisiti di sicurezza:
Gli impianti elettrici devono rispettare i requisiti di sicurezza definiti dalle normative tecniche applicabili, per prevenire i rischi di shock elettrico, incendi o esplosioni.
Art. 82 - Lavori sotto tensione:
I lavori sotto tensione devono essere eseguiti solo da personale qualificato, con l'uso di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, seguendo procedure specifiche per garantire la sicurezza.
Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive:
Anche i lavori in prossimità di parti attive non protette devono essere gestiti con cautela, adottando misure di protezione specifiche per evitare il contatto accidentale.
Art. 84 - Protezioni dai fulmini:
Gli edifici e gli impianti devono essere protetti dai fulmini secondo le normative vigenti, per prevenire danni strutturali e rischi per la sicurezza.
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature:
Oltre alla protezione dai fulmini, devono essere adottate misure di sicurezza per proteggere edifici, impianti e attrezzature da altri rischi elettrici.
Art. 86 - Verifiche e controlli:
È obbligatorio eseguire verifiche e controlli periodici sugli impianti e apparecchiature elettriche per garantire la loro sicurezza continua e la conformità alle normative.
Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:
Prevede sanzioni per il mancato rispetto delle norme di sicurezza relative all'uso delle attrezzature di lavoro, dei DPI e degli impianti elettrici. Le sanzioni variano in base alla gravità delle violazioni e possono includere sia sanzioni pecuniarie che l'arresto.
Indice Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Art. 69-87)
Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69 - Definizioni
Art. 70 - Requisiti di sicurezza
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento
Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 81 - Requisiti di sicurezza
Art. 82 - Lavori sotto tensione
Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive
Art. 84 - Protezioni dai fulmini
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Art. 86 - Verifiche e controlliArt. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
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