Art. 228 - Divieti
Art. 228. Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’ALLEGATO XL.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in una miscela113, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’ALLEGATO stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
L'articolo 228 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce divieti specifici riguardanti la produzione, lavorazione e impiego di determinati agenti chimici nei luoghi di lavoro, come indicato nell'Allegato XL. Tuttavia, prevede eccezioni a tali divieti in circostanze particolari, subordinandole a specifiche autorizzazioni.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Divieto Assoluto:
Produzione, lavorazione e impiego vietati: L'articolo stabilisce che è vietata la produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici specifici e attività elencate nell'Allegato XL. Questo allegato contiene un elenco di sostanze e pratiche particolarmente pericolose, il cui utilizzo è severamente regolamentato.
Eccezioni al Divieto:
Concentrazioni inferiori al limite: Il divieto non si applica se un agente chimico è presente in una miscela o come componente di rifiuti, purché la sua concentrazione sia inferiore ai limiti specificati nell'Allegato XL.
Attività consentite previa autorizzazione:
Attività per fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi.
Attività finalizzate all'eliminazione di agenti chimici che si trovano sotto forma di sottoprodotto o di rifiuto.
Produzione di agenti chimici destinati a essere utilizzati come intermedi.
Condizioni per l'Autorizzazione:
Per le attività di cui al comma 3, lettera c) (produzione di intermedi), il datore di lavoro deve minimizzare l'esposizione dei lavoratori. Questo significa che la produzione e l'uso degli agenti devono avvenire in un sistema chiuso, dal quale gli agenti possono essere rimossi solo per il controllo del processo o per la manutenzione.
Richiesta di Autorizzazione:
Il datore di lavoro che intende svolgere attività altrimenti vietate deve richiedere un'autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La richiesta deve includere:
Motivazioni per la deroga richiesta.
Quantitativi di agente chimico da utilizzare annualmente.
Numero di lavoratori coinvolti.
Descrizione dettagliata delle attività e dei processi.
Misure previste per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire l'esposizione.
Sintesi
L'Articolo 228 impone un divieto rigoroso sulla produzione, lavorazione e impiego di specifici agenti chimici pericolosi come elencati nell'Allegato XL. Tuttavia, consente eccezioni a questo divieto in situazioni di ricerca scientifica, eliminazione di sottoprodotti e produzione di intermedi, previa autorizzazione ministeriale. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione di una richiesta dettagliata da parte del datore di lavoro, che deve dimostrare la necessità della deroga e adottare tutte le misure necessarie per proteggere i lavoratori dall'esposizione a tali agenti chimici.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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