Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione I Disposizioni generali
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Art. 246. Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
L'articolo 246 del Decreto Legislativo 81/2008 specifica il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto. Questo articolo stabilisce che, oltre alle disposizioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (che regola la cessazione dell'impiego dell'amianto), le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le altre attività lavorative che possono comportare un'esposizione all'amianto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Attività Lavorative Coperte:
Le norme si applicano a tutte le attività lavorative che possono comportare esposizione all'amianto per i lavoratori. Queste attività includono:
Manutenzione: Attività che possono coinvolgere la manipolazione o il contatto con materiali contenenti amianto.
Rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto: Operazioni che implicano la rimozione fisica dell'amianto da edifici, strutture o altri siti.
Smaltimento e trattamento dei rifiuti: Gestione dei rifiuti contenenti amianto, inclusi il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento sicuro.
Bonifica delle aree interessate: Attività di decontaminazione e ripristino di siti contaminati da amianto.
Coordinamento con la Legge 27 marzo 1992, n. 257:
Le disposizioni del presente decreto si applicano in aggiunta a quelle previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, che regola la cessazione dell'uso dell'amianto e le misure di protezione associate. Questo articolo stabilisce che le norme del D.Lgs. 81/2008 si estendono a tutte le altre attività che non sono coperte dalla legge 257/1992 ma che possono ancora comportare rischi di esposizione all'amianto.
1. Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
Finalità e contenuti:
La Direttiva 2009/148/CE sostituisce e aggiorna precedenti direttive europee sulla protezione dei lavoratori dall'amianto.
Obiettivo principale: Proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, stabilendo norme minime di sicurezza da adottare in tutti gli Stati membri dell'UE.
Punti salienti:
Valore limite di esposizione: La direttiva stabilisce un valore limite per l'esposizione dei lavoratori all'amianto, che non deve superare 0,1 fibre per centimetro cubo (f/cm³) di aria, misurato come media ponderata nel tempo su otto ore (TWA - Time-Weighted Average).
Misure preventive: Sono previste misure preventive per ridurre al minimo l'esposizione all'amianto, tra cui la sostituzione dell'amianto, la riduzione delle polveri, l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), e la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Sorveglianza sanitaria: I lavoratori esposti all'amianto devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria continua, con visite mediche regolari e registrazioni precise delle loro condizioni di salute.
2. Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257
Attuazione della direttiva 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi legati all'amianto
Finalità e contenuti:
Questo Decreto Legislativo recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2003/18/CE, che ha modificato la direttiva 83/477/CEE (una delle prime normative europee in materia di amianto).
Obiettivo principale: Migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori italiani dall'esposizione all'amianto.
Punti salienti:
Aggiornamento delle misure di protezione: Introduce aggiornamenti alle misure di protezione già esistenti, come l'obbligo di utilizzare DPI più avanzati, tecniche migliorate di bonifica e smaltimento dell'amianto, e maggiori controlli sull'aria nei luoghi di lavoro.
Formazione e informazione: Rafforza le disposizioni relative alla formazione e informazione dei lavoratori, assicurando che essi siano pienamente consapevoli dei rischi associati all'amianto e delle precauzioni da adottare.
Monitoraggio e registro degli esposti: Prevede il monitoraggio continuo dei lavoratori esposti all'amianto e l'istituzione di un registro per coloro che sono stati esposti, per facilitare la sorveglianza sanitaria e la ricerca epidemiologica.
3. Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023
Che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
Finalità e contenuti:
La Direttiva 2023/2668 introduce importanti modifiche alla Direttiva 2009/148/CE, riflettendo gli sviluppi scientifici e tecnologici e rafforzando ulteriormente le protezioni per i lavoratori.
Obiettivo principale: Rafforzare le misure di protezione per i lavoratori esposti all'amianto e aggiornare i limiti di esposizione alla luce delle nuove evidenze scientifiche.
Punti salienti:
Riduzione del valore limite di esposizione: La direttiva riduce ulteriormente il valore limite di esposizione a 0,01 fibre per centimetro cubo (f/cm³), riconoscendo che anche basse concentrazioni di amianto possono essere pericolose.
Nuove tecnologie di monitoraggio: Incoraggia l'uso di tecnologie più avanzate per il monitoraggio dell'amianto nell'aria e per la bonifica degli ambienti contaminati.
Miglioramento delle pratiche di bonifica: Stabilisce linee guida più rigorose per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto, includendo l'obbligo di utilizzare procedure e tecnologie all'avanguardia per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente.
Sintesi:
L'articolo 246 del D.Lgs. 81/2008 amplia l'applicazione delle norme di sicurezza relative all'amianto, estendendole a tutte le attività lavorative che comportano il rischio di esposizione a questa sostanza. Queste attività includono la manutenzione, la rimozione, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti contenenti amianto, nonché la bonifica di aree contaminate. Le disposizioni di questo articolo si applicano in aggiunta a quelle previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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