Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione I Disposizioni generali
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto


29 Agosto 2024

Art. 246. Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

L'articolo 246 del Decreto Legislativo 81/2008 specifica il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto. Questo articolo stabilisce che, oltre alle disposizioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (che regola la cessazione dell'impiego dell'amianto), le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le altre attività lavorative che possono comportare un'esposizione all'amianto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Disposizioni:

Attività Lavorative Coperte:

Le norme si applicano a tutte le attività lavorative che possono comportare esposizione all'amianto per i lavoratori. Queste attività includono:

Manutenzione: Attività che possono coinvolgere la manipolazione o il contatto con materiali contenenti amianto.
Rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto: Operazioni che implicano la rimozione fisica dell'amianto da edifici, strutture o altri siti.
Smaltimento e trattamento dei rifiuti: Gestione dei rifiuti contenenti amianto, inclusi il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento sicuro.
Bonifica delle aree interessate: Attività di decontaminazione e ripristino di siti contaminati da amianto.

Coordinamento con la Legge 27 marzo 1992, n. 257:

Le disposizioni del presente decreto si applicano in aggiunta a quelle previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, che regola la cessazione dell'uso dell'amianto e le misure di protezione associate. Questo articolo stabilisce che le norme del D.Lgs. 81/2008 si estendono a tutte le altre attività che non sono coperte dalla legge 257/1992 ma che possono ancora comportare rischi di esposizione all'amianto.


1. Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009

Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Finalità e contenuti:

La Direttiva 2009/148/CE sostituisce e aggiorna precedenti direttive europee sulla protezione dei lavoratori dall'amianto.
Obiettivo principale: Proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, stabilendo norme minime di sicurezza da adottare in tutti gli Stati membri dell'UE.
Punti salienti:

Valore limite di esposizione: La direttiva stabilisce un valore limite per l'esposizione dei lavoratori all'amianto, che non deve superare 0,1 fibre per centimetro cubo (f/cm³) di aria, misurato come media ponderata nel tempo su otto ore (TWA - Time-Weighted Average).
Misure preventive: Sono previste misure preventive per ridurre al minimo l'esposizione all'amianto, tra cui la sostituzione dell'amianto, la riduzione delle polveri, l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), e la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Sorveglianza sanitaria: I lavoratori esposti all'amianto devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria continua, con visite mediche regolari e registrazioni precise delle loro condizioni di salute.

2. Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

Attuazione della direttiva 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi legati all'amianto

Finalità e contenuti:

Questo Decreto Legislativo recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2003/18/CE, che ha modificato la direttiva 83/477/CEE (una delle prime normative europee in materia di amianto).
Obiettivo principale: Migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori italiani dall'esposizione all'amianto.
Punti salienti:

Aggiornamento delle misure di protezione: Introduce aggiornamenti alle misure di protezione già esistenti, come l'obbligo di utilizzare DPI più avanzati, tecniche migliorate di bonifica e smaltimento dell'amianto, e maggiori controlli sull'aria nei luoghi di lavoro.
Formazione e informazione: Rafforza le disposizioni relative alla formazione e informazione dei lavoratori, assicurando che essi siano pienamente consapevoli dei rischi associati all'amianto e delle precauzioni da adottare.
Monitoraggio e registro degli esposti: Prevede il monitoraggio continuo dei lavoratori esposti all'amianto e l'istituzione di un registro per coloro che sono stati esposti, per facilitare la sorveglianza sanitaria e la ricerca epidemiologica.

3. Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023

Che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

Finalità e contenuti:

La Direttiva 2023/2668 introduce importanti modifiche alla Direttiva 2009/148/CE, riflettendo gli sviluppi scientifici e tecnologici e rafforzando ulteriormente le protezioni per i lavoratori.
Obiettivo principale: Rafforzare le misure di protezione per i lavoratori esposti all'amianto e aggiornare i limiti di esposizione alla luce delle nuove evidenze scientifiche.
Punti salienti:

Riduzione del valore limite di esposizione: La direttiva riduce ulteriormente il valore limite di esposizione a 0,01 fibre per centimetro cubo (f/cm³), riconoscendo che anche basse concentrazioni di amianto possono essere pericolose.
Nuove tecnologie di monitoraggio: Incoraggia l'uso di tecnologie più avanzate per il monitoraggio dell'amianto nell'aria e per la bonifica degli ambienti contaminati.
Miglioramento delle pratiche di bonifica: Stabilisce linee guida più rigorose per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto, includendo l'obbligo di utilizzare procedure e tecnologie all'avanguardia per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente.

Sintesi:

L'articolo 246 del D.Lgs. 81/2008 amplia l'applicazione delle norme di sicurezza relative all'amianto, estendendole a tutte le attività lavorative che comportano il rischio di esposizione a questa sostanza. Queste attività includono la manutenzione, la rimozione, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti contenenti amianto, nonché la bonifica di aree contaminate. Le disposizioni di questo articolo si applicano in aggiunta a quelle previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.