Art. 270 - Autorizzazione

29 Agosto 2024

Art. 270. Autorizzazione

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:


a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

L'articolo 270 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina l'autorizzazione necessaria per i datori di lavoro che intendono utilizzare agenti biologici classificati nel gruppo 4. Questi agenti, considerati altamente pericolosi per la salute umana, richiedono una rigorosa supervisione da parte delle autorità competenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli delle Disposizioni

Richiesta di Autorizzazione:

Il datore di lavoro deve ottenere un'autorizzazione specifica dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prima di poter utilizzare un agente biologico del gruppo 4.

Documentazione Necessaria:

La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalle informazioni specificate nell'articolo 269, comma 1, che includono i dettagli dell'azienda e la valutazione dei rischi, oltre a un elenco degli agenti biologici del gruppo 4 che si intende utilizzare.

Rilascio e Durata dell'Autorizzazione:

L'autorizzazione viene rilasciata dai competenti uffici del Ministero, previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità, ed è valida per cinque anni, con possibilità di rinnovo. Se vengono meno le condizioni necessarie per l'autorizzazione, questa può essere revocata.

Obblighi di Informazione:

Il datore di lavoro autorizzato deve informare il Ministero ogni volta che inizia a utilizzare un nuovo agente biologico del gruppo 4 o cessare l'uso di un agente già autorizzato. Tuttavia, i laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati da questo obbligo.

Comunicazioni e Registro:

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali comunica le autorizzazioni concesse e le variazioni nell'uso degli agenti biologici del gruppo 4 agli organi di vigilanza territorialmente competenti. Inoltre, il Ministero istituisce e aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 utilizzati.

Sintesi

L'articolo 270 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo per i datori di lavoro di ottenere un'autorizzazione ministeriale per l'uso di agenti biologici del gruppo 4. Questa autorizzazione, valida per cinque anni e rinnovabile, richiede la presentazione di informazioni dettagliate e un elenco degli agenti biologici utilizzati. Il Ministero è inoltre responsabile della comunicazione delle autorizzazioni agli organi di vigilanza e della gestione di un registro degli agenti biologici del gruppo 4.

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Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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