Art. 250 - Notifica

29 Agosto 2024

Art. 250. Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.


2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:


a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

L'articolo 250 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di notificare preventivamente all'organo di vigilanza competente l'inizio dei lavori che comportano l'esposizione dei lavoratori all'amianto. Questa procedura di notifica è essenziale per garantire che le autorità competenti siano informate e possano monitorare la sicurezza delle operazioni in cui l'amianto è presente.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Disposizioni:

Obbligo di Notifica:

Prima dell'inizio dei lavori: Il datore di lavoro deve notificare all'organo di vigilanza territorialmente competente l'inizio dei lavori che comportano l'esposizione dei lavoratori all'amianto, come previsto dall'articolo 246 del D.Lgs. 81/2008. Questa notifica può essere presentata anche in via telematica, inclusa la possibilità di invio attraverso organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Contenuti della Notifica:

La notifica deve includere almeno le seguenti informazioni:

Ubicazione del cantiere: La localizzazione precisa dove si svolgeranno i lavori.
Tipi e quantitativi di amianto manipolati: Una descrizione dei materiali contenenti amianto e la quantità coinvolta.
Attività e procedimenti applicati: Una spiegazione delle operazioni e dei metodi che verranno utilizzati.
Numero di lavoratori interessati: Quanti lavoratori saranno coinvolti nelle attività.
Data di inizio dei lavori e relativa durata: Quando inizieranno i lavori e quanto tempo si prevede dureranno.
Misure adottate per limitare l'esposizione: Le precauzioni e i metodi di protezione previsti per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Accesso alla Documentazione:

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti possano accedere, su richiesta, alla documentazione oggetto della notifica.

Nuova Notifica in Caso di Modifiche:

Se ci sono modifiche nelle condizioni di lavoro che potrebbero comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere di amianto, il datore di lavoro è obbligato a effettuare una nuova notifica all'organo di vigilanza.

Sintesi:

L'articolo 250 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve notificare all'organo di vigilanza competente l'inizio di qualsiasi lavoro che comporta esposizione all'amianto. La notifica deve contenere dettagli specifici riguardanti il cantiere, i materiali coinvolti, il numero di lavoratori esposti, le attività previste, e le misure di protezione adottate. Inoltre, i lavoratori hanno il diritto di accedere alla documentazione di notifica, e il datore di lavoro deve presentare una nuova notifica in caso di cambiamenti significativi nelle condizioni di lavoro.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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