Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

21 Agosto 2024

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.


L'articolo 61 del decreto legislativo riguarda le modalità attraverso le quali viene esercitato il diritto della persona offesa in caso di reati connessi alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare nei casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose.

Notifica all'INAIL e all'IPSEMA:

Quando viene avviata un'azione penale per reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose, commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, o per reati che abbiano causato malattie professionali, il pubblico ministero deve informare immediatamente l'INAIL e l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) in base alle rispettive competenze.
Questa notifica è fondamentale per permettere a questi enti di valutare la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale e di esercitare l'azione di regresso per il recupero delle somme versate come indennizzo.

Facoltà delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime:

Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro sono autorizzate ad esercitare i diritti della persona offesa, come previsti dagli articoli 91 e 92 del Codice di procedura penale.
Questo diritto può essere esercitato in relazione ai reati commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, o per reati che abbiano determinato una malattia professionale. In pratica, queste organizzazioni possono partecipare attivamente al processo penale, richiedendo giustizia per le vittime e sostenendo le istanze dei lavoratori coinvolti.

Sintesi

L'articolo 61 stabilisce l'obbligo del pubblico ministero di informare l'INAIL e l'IPSEMA quando viene avviata un'azione penale per reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, consentendo a questi enti di intervenire come parte civile. Inoltre, conferisce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime il diritto di esercitare le prerogative della persona offesa nei processi penali relativi agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali.

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