Titolo I Principi Comuni
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Art. 14-bis - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
Capo I: Disposizioni Generali
Art. 1 - Finalità: L'articolo chiarisce l'obiettivo del decreto, che è la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante l'espletamento della loro attività lavorativa, attraverso misure preventive e protettive.
Art. 2 - Definizioni: Questo articolo fornisce le definizioni chiave utilizzate nel decreto, come "datore di lavoro", "lavoratore", "salute", "sicurezza", "prevenzione" e altre, per assicurare un'interpretazione coerente delle norme.
Art. 3 - Campo di applicazione: Stabilisce l'ambito di applicazione del decreto, specificando le categorie di lavoratori e i settori ai quali si applicano le disposizioni del testo, con alcune eccezioni e adattamenti per particolari tipologie di attività.
Art. 4 - Computo dei lavoratori: Dettaglia le modalità di conteggio dei lavoratori per l’applicazione delle norme relative alla salute e sicurezza, definendo criteri specifici per determinare le dimensioni dell'impresa in funzione della normativa.
Capo II: Sistema Istituzionale
Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Questo articolo istituisce un comitato con il compito di indirizzare e valutare le politiche attive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coordinando le attività di vigilanza a livello nazionale.
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro: Descrive la composizione e le funzioni della Commissione consultiva permanente, che ha il compito di esprimere pareri su questioni relative alla sicurezza sul lavoro e proporre linee guida e norme tecniche.
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento: Questo articolo stabilisce i comitati regionali, che hanno il compito di coordinare le attività di vigilanza e promozione della sicurezza sul lavoro a livello regionale.
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro: Prevede la creazione di un sistema informativo nazionale per raccogliere, analizzare e diffondere dati relativi agli infortuni, malattie professionali e condizioni di lavoro, al fine di migliorare la prevenzione.
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Definisce i compiti degli enti pubblici, come l’INAIL e l’ISPESL (ora INAIL), nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, specificando le loro funzioni in materia di ricerca, controllo, formazione e assistenza.
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Stabilisce che le amministrazioni pubbliche competenti devono fornire informazione e assistenza ai datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti, per promuovere l'adozione di misure di sicurezza efficaci.
Art. 11 - Attività promozionali: L’articolo descrive le attività promozionali che le istituzioni devono intraprendere per diffondere la cultura della sicurezza e salute sul lavoro, come campagne informative, formazione e consulenza.
Art. 12 - Interpello: Regola la possibilità per i soggetti obbligati (datori di lavoro, lavoratori, ecc.) di chiedere chiarimenti al Ministero del Lavoro su questioni relative all'interpretazione e applicazione delle normative sulla sicurezza.
Art. 13 - Vigilanza: Descrive i compiti e le competenze degli organi di vigilanza, che sono responsabili di controllare l’applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, con potere di ispezione e sanzione.
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: Dettaglia i poteri degli organi di vigilanza per adottare provvedimenti in caso di lavoro irregolare o condizioni di lavoro pericolose, incluso il potere di sospendere l’attività lavorativa in caso di gravi violazioni.
Art. 14-bis - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro: introduce l'obbligo per il Ministro del Lavoro di presentare annualmente una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli interventi programmati e le strategie legislative in materia.
Capo III: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Il Capo III del Titolo I del Decreto Legislativo 81/2008 si occupa della gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, suddiviso in diverse sezioni che disciplinano le misure di tutela, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, e la documentazione tecnica e amministrativa.
Sezione I: Misure di Tutela e Obblighi
Art. 15 - Misure generali di tutela: L'articolo elenca le misure generali di prevenzione che i datori di lavoro devono adottare per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, come la valutazione dei rischi, l'eliminazione dei pericoli alla fonte, l'informazione e la formazione dei lavoratori, e l'adozione di dispositivi di protezione individuale.
Art. 16 - Delega di funzioni: Regola la possibilità per il datore di lavoro di delegare funzioni a persone competenti, specificando che la delega deve essere esplicita e che il delegante rimane comunque responsabile in caso di inadeguata vigilanza.
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili: Stabilisce che alcune funzioni, come la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non possono essere delegate dal datore di lavoro.
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro e dei dirigenti, tra cui la gestione dei rischi, l'organizzazione delle misure di prevenzione, la formazione e l'informazione dei lavoratori.
Art. 19 - Obblighi del preposto: Identifica i compiti del preposto, che include la sorveglianza dei lavoratori per garantire che rispettino le norme di sicurezza e l'adozione di misure correttive in caso di violazioni.
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori: Indica gli obblighi dei lavoratori, tra cui seguire le istruzioni fornite dal datore di lavoro, utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e segnalare eventuali situazioni di pericolo.
Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi: Prevede che anche i membri dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi rispettino le misure di sicurezza, pur con alcune specificità rispetto ai lavoratori subordinati.
Art. 22 - Obblighi dei progettisti: I progettisti sono tenuti a considerare le norme di sicurezza durante la fase di progettazione, adottando soluzioni che minimizzino i rischi per i lavoratori.
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori: Impone ai fabbricanti e ai fornitori l'obbligo di garantire che le attrezzature e i materiali forniti siano sicuri e conformi alle normative vigenti.
Art. 24 - Obblighi degli installatori: Gli installatori devono assicurarsi che le attrezzature siano montate e installate correttamente e in conformità alle norme di sicurezza.
Art. 25 - Obblighi del medico competente: Dettaglia i compiti del medico competente, che includono la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la collaborazione con il datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione.
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: Stabilisce che il datore di lavoro committente deve coordinare le misure di prevenzione tra le diverse imprese coinvolte in appalti o lavori esterni.
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti: Introduce un sistema di qualificazione basato sui crediti per garantire che solo le imprese e i lavoratori autonomi qualificati possano accedere ai cantieri.
Sezione II: Valutazione dei Rischi
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi: Specifica che la valutazione dei rischi deve coprire tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, includendo quelli derivanti da fattori esterni e interni all'azienda.
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi: Descrive come deve essere condotta la valutazione dei rischi, prevedendo la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e la revisione periodica del documento di valutazione dei rischi.
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione: Fornisce indicazioni sui modelli organizzativi e gestionali che le imprese possono adottare per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Sezione III: Servizio di Prevenzione e Protezione
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione: Regola la costituzione e l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che deve essere presente in ogni azienda.
Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni: Specifica i requisiti professionali necessari per gli addetti e i responsabili del SPP.
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione: Descrive i compiti del SPP, che includono l'identificazione dei rischi, la proposta di misure di prevenzione e la collaborazione con il medico competente.
Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi: Permette al datore di lavoro di assumere direttamente i compiti del SPP in aziende di dimensioni ridotte.
Art. 35 - Riunione periodica: Prevede che nelle aziende con più di 15 dipendenti si tenga una riunione periodica sulla sicurezza, coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori, il datore di lavoro, il SPP e il medico competente.
Sezione IV: Formazione, Informazione e Addestramento
Art. 36 - Informazione ai lavoratori: Obbliga il datore di lavoro a informare i lavoratori sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: Regola l'obbligo di formazione continua per i lavoratori e i loro rappresentanti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Sezione V: Sorveglianza Sanitaria
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente: Definisce i requisiti professionali per il medico competente, che deve possedere specifiche qualifiche in medicina del lavoro.
Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente: Stabilisce le modalità operative del medico competente, che deve effettuare visite mediche e collaborare con il datore di lavoro nella gestione della sicurezza.
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale: Regola la comunicazione e il coordinamento tra il medico competente e il Servizio sanitario nazionale.
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria: Prevede la sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori esposti a particolari rischi, con l'obiettivo di monitorare il loro stato di salute.
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica: Descrive le misure da adottare se un lavoratore viene giudicato non idoneo a svolgere una determinata mansione per ragioni di salute.
Sezione VI: Gestione delle Emergenze
Art. 43 - Disposizioni generali: Stabilisce che il datore di lavoro deve predisporre piani di emergenza e formare i lavoratori sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato: Prevede che i lavoratori possano interrompere l'attività e abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato.
Art. 45 - Primo soccorso: Regola l'obbligo di predisporre misure di primo soccorso e formare i lavoratori sulle pratiche di base.
Art. 46 - Prevenzione incendi: Impone l'adozione di misure preventive contro il rischio di incendio, incluse l'installazione di impianti antincendio e l'addestramento del personale.
Sezione VII: Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Descrive il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e le sue funzioni nella vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza.
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale: Regola la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), che svolge funzioni analoghe all'RLS in contesti dove non è presente un RLS aziendale.
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo: Prevede l'istituzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) in aree complesse con più aziende operanti.
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Dettaglia i diritti e i doveri dell'RLS, che include il diritto di essere consultato sulle questioni relative alla sicurezza e la possibilità di accedere a tutta la documentazione pertinente.
Art. 51 - Organismi paritetici: Prevede la costituzione di organismi paritetici per la promozione della sicurezza sul lavoro, composti da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità: Stabilisce misure di sostegno per le piccole e medie imprese e per i RLS, compreso il finanziamento delle attività di formazione e informazione.
Sezione VIII: Documentazione Tecnico Amministrativa e Statistiche degli Infortuni e delle Malattie Professionali
Art. 53 - Tenuta della documentazione: Obbliga il datore di lavoro a conservare la documentazione relativa alla sicurezza e salute sul lavoro, come il documento di valutazione dei rischi e i registri degli infortuni.
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione: Regola le modalità di comunicazione e trasmissione della documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro agli organi di vigilanza e agli altri soggetti interessati.
Capo IV: Disposizioni Penali
Il Capo IV del Titolo I del Decreto Legislativo 81/2008 riguarda le sanzioni e le disposizioni penali applicabili in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Questo capo si suddivide in due sezioni: la prima tratta delle sanzioni specifiche per le diverse figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione, mentre la seconda si occupa delle disposizioni in tema di processo penale.
Sezione I: Sanzioni
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: Questo articolo prevede sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro e il dirigente in caso di mancato rispetto degli obblighi di sicurezza. Le sanzioni variano in base alla gravità della violazione, includendo l'arresto, ammende e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.
Art. 56 - Sanzioni per il preposto: Il preposto, che ha compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, è soggetto a sanzioni penali (arresto o ammenda) se non adempie ai propri obblighi, ad esempio in caso di mancato controllo sull'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori: Gli obblighi di sicurezza non riguardano solo chi opera direttamente sul luogo di lavoro, ma anche coloro che forniscono attrezzature, materiali o servizi (come progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori). L'articolo prevede sanzioni per queste figure in caso di non conformità dei prodotti o servizi alle normative di sicurezza.
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente: Il medico competente, responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, può essere sanzionato (con arresto o ammenda) se non rispetta gli obblighi previsti, come la mancata effettuazione delle visite mediche o l'omissione di segnalazioni sui rischi per la salute dei lavoratori.
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori: Anche i lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza. L'articolo prevede sanzioni per i lavoratori che non rispettano gli obblighi, ad esempio non utilizzando correttamente i dispositivi di protezione individuale o non segnalando situazioni di pericolo.
Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti: Questo articolo estende le sanzioni anche a figure non tradizionalmente inquadrate come lavoratori dipendenti, come i componenti di imprese familiari, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori, se non rispettano le norme di sicurezza applicabili alle loro attività.
Sezione II: Disposizioni in Tema di Processo Penale
Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa: Questo articolo regola le modalità attraverso le quali la persona offesa (es. un lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro) può esercitare i propri diritti nell'ambito di un processo penale. Tra questi diritti vi sono la possibilità di costituirsi parte civile, di essere informati sull'andamento del processo e di partecipare attivamente allo stesso.