Art. 278 - Informazioni e formazione
Art. 278. Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente
L'articolo 278 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le obbligazioni del datore di lavoro in merito all'informazione e alla formazione dei lavoratori quando l'attività lavorativa comporta rischi per la salute legati all'esposizione ad agenti biologici.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli delle Disposizioni
Obbligo di Informazione:
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori informazioni e istruzioni dettagliate sui rischi per la salute derivanti dall'uso di agenti biologici, incluse le misure di prevenzione e le norme igieniche da rispettare.
Vengono specificate le seguenti aree di informazione:
Rischi per la salute dovuti agli agenti biologici.
Precauzioni da adottare per evitare l'esposizione.
Misure igieniche necessarie.
Funzione e corretto impiego degli indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI).
Procedure specifiche per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4, che sono i più pericolosi.
Prevenzione degli infortuni e misure per minimizzare le conseguenze di tali eventi.
Formazione Obbligatoria:
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata, mirata soprattutto agli aspetti di sicurezza connessi ai rischi biologici.
La formazione deve essere erogata:
Prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio.
Periodicamente, almeno ogni cinque anni, o in caso di modifiche significative nelle lavorazioni che possano influire sui rischi.
Cartelli Informativi:
Nei luoghi di lavoro devono essere affissi in posizioni ben visibili dei cartelli che riportino le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente, per assicurare una pronta e corretta risposta a eventuali emergenze.
Sintesi
L'articolo 278 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori informazioni dettagliate e una formazione adeguata riguardo ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici. La formazione deve essere continua e aggiornata periodicamente. Inoltre, è obbligatorio affiggere cartelli informativi nei luoghi di lavoro per garantire che i lavoratori sappiano come agire in caso di infortuni o incidenti.
Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286)
Capo I
Art. 266 - Campo di applicazione
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 271 - Valutazione del rischio
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 277 - Misure di emergenza
Art. 278 - Informazioni e formazione
Capo III Sorveglianza sanitaria
Art. 279 - Prevenzione e controllo
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV Sanzioni
Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.
Capo I - Disposizioni Generali
Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.
Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:
La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.
Capo III - Sorveglianza Sanitaria
Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.
Capo IV - Sanzioni
Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.
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