Art. 306 - Disposizioni finali

30 Agosto 2024

Art. 306. Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro dell'economiae delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

L'articolo 306 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce alcune disposizioni finali che integrano, chiariscono e disciplinano l'entrata in vigore delle normative previste dal decreto stesso. L'articolo regola, inoltre, l'aggiornamento periodico delle sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro

Dettagli:

Integrazione con il D.P.R. n. 302/1956:

Le disposizioni del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, sono considerate come integrazione delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008.

Entrata in Vigore delle Disposizioni sulla Valutazione dei Rischi:

Le disposizioni relative alla valutazione dei rischi (articoli 17, comma 1, lettera a; e 28), comprese quelle sanzionatorie, diventano efficaci novanta giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento, rimangono valide le disposizioni previgenti.

Entrata in Vigore di Specifiche Disposizioni del Titolo VIII:

Titolo VIII, Capo IV: Entra in vigore alla data prevista dalla Direttiva 2004/40/CE.
Titolo VIII, Capo V: Entra in vigore il 26 aprile 2010.
Attrezzature anteriori al 6 luglio 2007: Se non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione, l'obbligo di rispettarli entra in vigore il 6 luglio 2010.
Settore Agricolo e Forestale: L'obbligo di rispettare i valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2014.
Navigazione Aerea e Marittima: L'obbligo di rispettare i valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.

Attuazione delle Direttive UE:

Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri della Salute e dello Sviluppo Economico, sentita la commissione consultiva permanente, vengono attuate le direttive UE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per modifiche tecniche o esecutive previste dagli allegati al D.Lgs. 81/2008 o da altre direttive già recepite.

Rivalutazione delle Sanzioni:

Le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono rivalutate ogni cinque anni in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con arrotondamento al decimale superiore.
La prima rivalutazione, a partire dal 1° luglio 2013, è fissata al 9,6% e si applica solo alle sanzioni per violazioni commesse successivamente a tale data.
Destinazione delle Maggiorazioni: Le maggiorazioni derivanti da questa rivalutazione sono destinate per metà al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione della sicurezza sul lavoro.


Sintesi delle Modifiche e Aggiornamenti:

Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (modifica del comma 2 dell'art. 306):

Questo decreto, convertito in legge il 2 agosto 2008, ha modificato il comma 2 dell'articolo 306, che riguarda l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla valutazione dei rischi, inclusa quella dello stress lavoro-correlato.

Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (proroga del termine):

Convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha prorogato al 16 maggio 2009 il termine per l'adempimento delle disposizioni relative alla valutazione dello stress lavoro-correlato e alla data certa nella documentazione di valutazione dei rischi.

Legge 4 giugno 2010, n. 96 (modifica del comma 3 dell'art. 306):

Questa legge ha modificato il comma 3, che riguarda l'entrata in vigore di specifiche disposizioni del titolo VIII, relativo alla protezione dai rischi fisici, inclusi quelli legati al rumore e alle vibrazioni.

Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (sostituzione del comma 4-bis dell'art. 306):

Questo decreto ha sostituito completamente il comma 4-bis, che era stato originariamente inserito dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, relativo alla rivalutazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Legge 9 agosto 2013, n. 99:

Questa legge ha ulteriormente modificato il comma 4-bis dell'articolo 306, come parte della conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013.

Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018:

Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lettera Circolare INL n. 314 del 22.06.2018:

Fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo riguardo alla rivalutazione delle sanzioni previste dal decreto direttoriale del 6 giugno 2018.

Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023:

Aggiorna ulteriormente le sanzioni amministrative pecuniarie e le ammende in materia di sicurezza sul lavoro, con decorrenza dal 1° luglio 2023.

Nota INL prot. n. 724 del 30 ottobre 2023:

Dettaglia la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative.

Nota INL prot. n. 1159 del 9 novembre 2023:

Integra la precedente nota INL del 30 ottobre 2023, fornendo ulteriori chiarimenti sulla rivalutazione delle sanzioni.

Sintesi: L'articolo 306 disciplina l'integrazione del D.Lgs. 81/2008 con precedenti disposizioni normative, l'entrata in vigore di nuove disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro, e la rivalutazione periodica delle sanzioni pecuniarie. Questo quadro normativo si adegua costantemente alle direttive UE e prevede una gestione finanziaria che supporta iniziative di sicurezza e prevenzione sul lavoro.

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