Art. 239 - Informazione e formazione

1 Ottobre 2024

Art. 239. Informazione e formazione
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze;
e-bis) l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII-bis.

Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro.

3-bis. L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.

Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.

L'articolo 239 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione e formazione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Questi obblighi mirano a garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi e delle precauzioni necessarie per proteggere la loro salute e sicurezza durante le attività lavorative che coinvolgono tali agenti pericolosi.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

La norma impone al datore di lavoro di fornire informazioni e istruzioni ai lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, affinché siano consapevoli dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la loro sicurezza e salute. Il datore di lavoro è inoltre obbligato a garantire che i lavoratori ricevano formazione adeguata prima dell’inizio delle attività a rischio e a ripeterla periodicamente.

Dettaglio delle disposizioni
Informazioni e istruzioni ai lavoratori (comma 1)

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni e istruzioni basate sulle conoscenze disponibili, in particolare riguardo a:

Agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione e i rischi per la salute connessi al loro utilizzo, inclusi i rischi supplementari dovuti al fumo (lettera a).
Precauzioni da adottare per evitare l’esposizione agli agenti pericolosi (lettera b).
Le misure igieniche da osservare per prevenire contaminazioni o esposizioni (lettera c).
L’importanza di indossare correttamente indumenti di lavoro, protettivi e dispositivi di protezione individuale (DPI) e il loro uso adeguato (lettera d).
I metodi per prevenire incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze in caso di incidenti (lettera e).
L’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze che hanno un valore limite biologico fissato nell'allegato XLIII-bis (lettera e-bis).

Formazione dei lavoratori (comma 2)

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata riguardo a tutte le informazioni sopra menzionate, con particolare attenzione ai metodi per ridurre i rischi legati all'esposizione ad agenti pericolosi.

Tempistica e frequenza dell’informazione e della formazione (commi 3 e 3-bis)

L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori vengano assegnati a lavori che comportano l’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Questa formazione deve essere ripetuta:

Almeno ogni cinque anni (comma 3).
Ogni volta che vi siano cambiamenti nei rischi legati alla lavorazione o all’esposizione a nuovi o diversi agenti, inclusi farmaci pericolosi contenenti tali sostanze.
Nelle strutture sanitarie pubbliche e private, con frequenza almeno quinquennale, per i lavoratori esposti a queste sostanze, soprattutto se si utilizzano nuovi farmaci pericolosi contenenti agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (comma 3-bis).

Etichettatura (comma 4)

Il datore di lavoro deve garantire che tutti gli impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiara e leggibile, in conformità con il Regolamento (CE) n. 1272/2008 o altre normative applicabili.

Sintesi

Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori informazioni dettagliate riguardanti i rischi derivanti dall’uso di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, le misure preventive da adottare, le precauzioni igieniche, e l’importanza dell’uso corretto degli indumenti protettivi e dei DPI. Queste informazioni devono essere integrate da una formazione adeguata che deve essere fornita prima dell’assegnazione a lavori a rischio e ripetuta periodicamente (almeno ogni cinque anni). Il datore di lavoro deve inoltre garantire che gli impianti e i contenitori contenenti agenti pericolosi siano etichettati chiaramente secondo la normativa vigente.

Articolo modificato dall'Art. 13. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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