Art. 271 - Valutazione del rischioCapo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 271. Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
L'articolo 271 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 regola la valutazione dei rischi associati all'esposizione a agenti biologici sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a valutare i potenziali pericoli derivanti dall'uso di agenti biologici e a implementare misure preventive e protettive adeguate.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli delle Disposizioni
Obbligo di Valutazione del Rischio:
Il datore di lavoro deve valutare il rischio in base a tutte le informazioni disponibili riguardanti gli agenti biologici e le modalità operative. Tale valutazione deve considerare:
La classificazione degli agenti biologici (allegato XLVI o valutazione autonoma del datore di lavoro).
Informazioni sulle malattie che possono essere contratte.
Potenziali effetti allergici e tossici.
Patologie preesistenti nei lavoratori correlate all'attività lavorativa.
Informazioni fornite dall'autorità sanitaria competente.
Sinergismo tra diversi gruppi di agenti biologici.
Applicazione di Buona Prassi Microbiologica:
Il datore di lavoro deve adottare principi di buona prassi microbiologica e adeguare le misure preventive e protettive in base ai rischi accertati, adattandole alle specifiche situazioni lavorative.
Revisione della Valutazione del Rischio:
La valutazione dei rischi deve essere ripetuta in caso di modifiche significative dell'attività lavorativa o, in ogni caso, ogni tre anni dall'ultima valutazione.
Esonero dall'Applicazione di Alcune Misure:
Per attività che non prevedono l'uso deliberato di agenti biologici ma possono comportare esposizione, il datore di lavoro può essere esonerato dall'applicazione di determinate disposizioni se la valutazione del rischio dimostra che tali misure non sono necessarie.
Integrazione del Documento di Valutazione:
Il documento obbligatorio di valutazione dei rischi deve essere integrato con specifiche informazioni, tra cui:
Le fasi lavorative che comportano rischio di esposizione.
Il numero di lavoratori coinvolti.
Le generalità del responsabile del servizio di prevenzione.
I metodi e le procedure adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate.
Il programma di emergenza per la protezione contro esposizioni accidentali ad agenti biologici di gruppo 3 o 4.
Consultazione del Rappresentante per la Sicurezza:
Il rappresentante per la sicurezza deve essere consultato prima della valutazione del rischio e ha diritto ad accedere ai dati integrati nel documento di valutazione.
Sintesi
L'articolo 271 stabilisce obblighi stringenti per il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi biologici. Questa valutazione deve essere completa e includere una serie di fattori specifici per garantire che i lavoratori siano adeguatamente protetti. La normativa prevede la consultazione del rappresentante per la sicurezza e l'integrazione del documento di valutazione con dati specifici. È inoltre prevista la possibilità di esonero dall'applicazione di alcune misure, qualora non siano necessarie in base alla valutazione del rischio.
Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286)
Capo I
Art. 266 - Campo di applicazione
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 271 - Valutazione del rischio
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 277 - Misure di emergenza
Art. 278 - Informazioni e formazione
Capo III Sorveglianza sanitaria
Art. 279 - Prevenzione e controllo
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV Sanzioni
Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.
Capo I - Disposizioni Generali
Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.
Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:
La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.
Capo III - Sorveglianza Sanitaria
Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.
Capo IV - Sanzioni
Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.
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