Art. 269 - Comunicazione

29 Agosto 2024

Art. 269. Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:


a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

L'articolo 269 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le modalità di comunicazione che il datore di lavoro deve seguire quando intende svolgere attività che comportano l'uso di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3, e 4. 
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli delle Disposizioni

Comunicazione Preliminare per Agenti Biologici dei Gruppi 2 e 3:

Il datore di lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente l'intenzione di avviare attività che coinvolgono agenti biologici dei gruppi 2 o 3 almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. La comunicazione deve includere:

Nome e indirizzo dell'azienda e del titolare.
Il documento previsto dall'articolo 271, comma 5, che include la valutazione dei rischi e le misure preventive adottate.

Comunicazione per Agenti Biologici del Gruppo 4:

Se il datore di lavoro è già stato autorizzato per attività che utilizzano agenti biologici del gruppo 4, è tenuto a effettuare la comunicazione preliminare come indicato per i gruppi 2 e 3.

Aggiornamenti della Comunicazione:

Il datore di lavoro deve inviare una nuova comunicazione ogni volta che vi sono cambiamenti significativi nelle lavorazioni che comportano un aumento del rischio per la salute sul posto di lavoro o se si intende utilizzare un nuovo agente classificato provvisoriamente.

Accesso alle Informazioni:

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di accesso alle informazioni contenute nella comunicazione.

Microrganismi Geneticamente Modificati (OGM):

Se l'attività comporta l'uso di microrganismi geneticamente modificati con livelli di contenimento 2, 3 o 4, il documento da presentare deve essere sostituito dalla documentazione specifica prevista dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206.

Laboratori Diagnostici:

I laboratori che forniscono servizi diagnostici devono effettuare la comunicazione per gli agenti biologici del gruppo 4, in conformità a quanto previsto per le altre attività.

Sintesi

L'articolo 269 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare all'organo di vigilanza l'intenzione di utilizzare agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4, fornendo informazioni dettagliate sull'azienda e sulle misure di prevenzione adottate. La comunicazione deve essere aggiornata in caso di variazioni significative del rischio. Inoltre, specifici requisiti sono previsti per l'uso di microrganismi geneticamente modificati e per i laboratori diagnostici.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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