Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie
I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell’articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso.
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all’INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni.
L'articolo 243 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo di tenuta e gestione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Stabilisce le modalità di istituzione, aggiornamento e conservazione di questi documenti, nonché gli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro e le responsabilità dell'INAIL.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
La norma stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di istituire e mantenere un registro dei lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Questo registro contiene informazioni dettagliate sulle attività lavorative e sull’esposizione dei singoli lavoratori a tali agenti pericolosi, e la sua gestione avviene in collaborazione con il medico competente. La norma disciplina inoltre la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio, le comunicazioni obbligatorie verso gli organi di vigilanza e l’INAIL, nonché la durata e modalità di conservazione dei dati.
Dettaglio delle disposizioni
Istituzione del registro (comma 1)
Il datore di lavoro è tenuto a istituire e mantenere un registro per ciascun lavoratore esposto ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In questo registro devono essere riportati:
L’attività svolta dal lavoratore.
Gli agenti pericolosi a cui è esposto.
Il valore dell’esposizione, ove noto.
Il medico competente è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del registro, mentre il responsabile del servizio di prevenzione e i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a esso.
Cartelle sanitarie e comunicazione al lavoratore (commi 2 e 3)
Il medico competente è incaricato di istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto, come previsto dall’art. 25, comma 1, lettera c). Il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore, su richiesta, le annotazioni individuali presenti nel registro, mentre i dati della cartella sanitaria sono comunicati tramite il medico competente.
Comunicazione all'INAIL e conservazione dei dati (commi 4, 5 e 6)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve inviare all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e le annotazioni individuali contenute nel registro, e fornire una copia della cartella al lavoratore. In caso di cessazione dell'attività aziendale, il datore di lavoro invia all’INAIL sia il registro che le cartelle sanitarie e di rischio.
I registri e le cartelle devono essere conservati:
Dal datore di lavoro fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Dall’INAIL per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, e per almeno 5 anni dalla cessazione dell’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
Protezione dei dati e segreto professionale (comma 7)
I registri, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere custoditi e trasmessi in modo da salvaguardare il segreto professionale e la privacy dei lavoratori, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali.
Obblighi aggiuntivi del datore di lavoro (comma 8)
Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, il datore di lavoro deve:
Trasmettere una copia del registro all’INAIL e all'organo di vigilanza territorialmente competente, e aggiornare tali enti ogni tre anni o su richiesta.
Consegnare una copia del registro all'Istituto Superiore di Sanità, su richiesta.
In caso di cessazione dell'attività aziendale, consegnare una copia del registro all'organo di vigilanza.
Chiedere all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori precedentemente esposti a tali agenti, in caso di assunzione di nuovi lavoratori con esposizione pregressa.
Modalità di tenuta dei registri e comunicazione dei dati (commi 9 e 10)
Le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono stabilite dal Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007, n. 155, e aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della salute, in collaborazione con altre autorità competenti.
L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del Lavoro e al Ministero della Salute i dati di sintesi relativi ai registri dei lavoratori esposti, e li rende disponibili alle Regioni su richiesta.
Sintesi
Il datore di lavoro deve istituire e mantenere un registro dei lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, aggiornato dal medico competente. Questo registro, insieme alle cartelle sanitarie e di rischio, deve essere conservato fino alla cessazione del rapporto di lavoro e trasmesso all'INAIL alla fine dell'attività lavorativa. Le informazioni sono comunicate ai lavoratori su richiesta, mentre gli organi di vigilanza e l'INAIL ricevono aggiornamenti periodici. La gestione di questi documenti deve rispettare la normativa sulla privacy e il segreto professionale. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere una copia del registro all'INAIL e ad altri enti competenti a intervalli regolari o su richiesta.
Articolo modificato dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
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