Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

19 Agosto 2024

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.


2.Comma abrogato dall’art. 27 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106


L'articolo 42 del D.Lgs. 81/2008 tratta delle misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, come stabilito dal giudizio del medico competente ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Provvedimenti del Datore di Lavoro in Caso di Inidoneità

Attuazione delle Misure Indicate dal Medico Competente: Il datore di lavoro è obbligato a implementare le misure suggerite dal medico competente in caso di inidoneità alla mansione specifica del lavoratore. Questo potrebbe includere adattamenti del posto di lavoro o modifiche alle condizioni di lavoro per consentire al lavoratore di continuare a operare in sicurezza.

Assegnazione a Mansioni Equivalenti o Inferiori: Se il lavoratore è giudicato inidoneo alla mansione specifica, il datore di lavoro deve, ove possibile, assegnarlo a mansioni equivalenti che non presentino rischi per la sua salute. Se non è possibile assegnarlo a mansioni equivalenti, il lavoratore può essere destinato a mansioni inferiori. In tal caso, il datore di lavoro deve comunque garantire al lavoratore il trattamento economico corrispondente alle mansioni precedenti, evitando una penalizzazione economica.

Nota sulla Normativa Abrogata

Il secondo comma dell'articolo è stato abrogato dall’art. 27 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, quindi non è più applicabile.

In sintesi, l'articolo 42 stabilisce chiaramente le responsabilità del datore di lavoro nel garantire che un lavoratore, dichiarato inidoneo alla sua mansione specifica, venga adeguatamente ricollocato senza subire una riduzione del trattamento economico, pur tenendo conto delle indicazioni del medico competente.

La Sezione V del Decreto Legislativo si occupa della "Sorveglianza Sanitaria" nei luoghi di lavoro, delineando le procedure, le responsabilità e gli obblighi relativi alla tutela della salute dei lavoratori attraverso controlli medici e altre misure preventive.

Definizione e Scopo della Sorveglianza Sanitaria:

La sorveglianza sanitaria è una serie di atti medici, effettuati dal medico competente, mirati a prevenire rischi lavorativi che potrebbero compromettere la salute dei lavoratori. Viene attuata nei casi previsti dalla legge e qualora il lavoratore la richieda, se ritenuta correlata ai rischi professionali.

Tipologia di Visite Mediche:

Le visite mediche previste includono:

Visita medica preventiva: volta a verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Visita medica periodica: finalizzata a monitorare lo stato di salute dei lavoratori e confermare l'idoneità alla mansione.
Visita medica su richiesta del lavoratore: se correlata ai rischi professionali.
Visita medica in occasione di cambio di mansione: per verificare l'idoneità alla nuova mansione.
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: nei casi previsti dalla legge.
Visita medica preassuntiva: facoltativa e preventiva all'assunzione.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro: per assenze superiori a 60 giorni consecutivi per motivi di salute.

Modalità di Esecuzione e Contenuti:

Le visite mediche devono essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro e possono includere esami clinici, biologici e diagnostici specifici, stabiliti dal medico competente in base alla valutazione dei rischi. La periodicità delle visite è generalmente annuale, salvo diversa indicazione del medico competente.

Cartella Sanitaria e Giudizio di Idoneità:

Gli esiti delle visite sono registrati nella cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal datore di lavoro o dal medico competente. Il medico esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica che può essere:

Idoneità: piena capacità di svolgere la mansione.
Idoneità parziale: con prescrizioni o limitazioni.
Inidoneità temporanea: con indicazione dei limiti temporali.
Inidoneità permanente: incapacità definitiva di svolgere la mansione.

Ricorso contro il Giudizio del Medico Competente:

I lavoratori possono ricorrere contro il giudizio del medico competente entro 30 giorni dalla comunicazione, presentando il ricorso all'organo di vigilanza territoriale, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.

Obblighi del Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro deve garantire che il medico competente possa svolgere i suoi compiti con la necessaria autonomia, e che tutte le condizioni per un'adeguata sorveglianza sanitaria siano rispettate. In caso di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, il datore deve attuare le misure indicate dal medico competente, come il trasferimento a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori con mantenimento del trattamento economico.


Conclusione

La Sezione V fornisce un quadro normativo dettagliato per la gestione della sorveglianza sanitaria, obbligando il datore di lavoro a garantire che i lavoratori siano sottoposti a controlli medici adeguati e periodici, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute legati all’attività lavorativa. La normativa impone un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione, assicurando che le condizioni di salute dei lavoratori siano costantemente verificate e tutelate.

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