Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

19 Agosto 2024

Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

SCARICA LA TABELLA DECURTAZIONE DEI CREDITI

L'articolo 27 introduce l'obbligo, a partire dal 1° ottobre 2024, di una "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), è necessaria per esercitare l'attività e richiede il rispetto di una serie di requisiti normativi, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale, e l'adempimento degli obblighi formativi. La patente è soggetta a un sistema di punteggio iniziale di 30 crediti, che può subire decurtazioni in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza. In caso di perdita di crediti o di gravi incidenti sul lavoro, l'INL può sospendere o revocare la patente, impedendo all'impresa o al lavoratore autonomo di operare nei cantieri.

1. Introduzione della Patente a Punti: A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso di una patente a punti, necessaria per esercitare la propria attività in sicurezza. Sono esentati da tale obbligo coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per i soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea o extra-UE, è sufficiente un documento equivalente riconosciuto dalla legge italiana.

2. Requisiti per il Rilascio della Patente: La patente viene rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale e richiede i seguenti requisiti:

Iscrizione alla Camera di Commercio.
Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.
Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Certificazione di regolarità fiscale.
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

3. Autocertificazione e Modalità di Rilascio: I requisiti sono autocertificati secondo il D.P.R. 445/2000. La patente può essere rilasciata anche se è in corso di verifica, salvo diversa comunicazione dall'INL.

4. Revoca della Patente: La patente viene revocata in caso di dichiarazioni false sui requisiti necessari. Dopo dodici mesi dalla revoca, è possibile richiedere una nuova patente.

5. Sistema a Punti: La patente viene assegnata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Per continuare a operare, il punteggio non deve scendere sotto i 15 crediti. Sono previsti meccanismi per l'assegnazione di crediti aggiuntivi e per il recupero di crediti decurtati.

6. Decurtazione dei Crediti: I crediti sono decurtati in base a violazioni specifiche accertate e divenute definitive, come indicato nell'allegato I-bis. Se vengono contestate più violazioni in un unico accertamento, la decurtazione massima è il doppio della violazione più grave.

7. Provvedimenti Definiti: I provvedimenti che determinano la decurtazione sono sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

8. Sospensione della Patente: In caso di infortuni gravi nei cantieri, l'INL può sospendere la patente fino a 12 mesi. È possibile presentare ricorso contro la sospensione.

9. Comunicazione dei Provvedimenti: I provvedimenti definitivi devono essere comunicati all'INL entro 30 giorni per la decurtazione dei crediti.

10. Patente con Punti Insufficienti: Se la patente ha meno di 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può operare nei cantieri. Tuttavia, è consentito completare i lavori già in corso, purché siano stati eseguiti più del 30% del valore del contratto.

11. Sanzioni per Mancanza di Patente: In assenza della patente, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (minimo 6.000 euro) e l'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano a chi opera con una patente con meno di 15 crediti.

12. Annotazione nel Portale Nazionale del Sommerso: Le informazioni sulla patente sono registrate nel Portale Nazionale del Sommerso, insieme ad altre informazioni rilevanti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

13. Monitoraggio e Aggiornamento: L'INL avvia il monitoraggio del sistema entro dodici mesi dall'implementazione e trasmette i dati raccolti al Ministero del Lavoro per eventuali aggiornamenti.

14. Estensione ad Altri Ambiti: Il sistema della patente a punti può essere esteso ad altri settori con apposito decreto.

15. Esenzioni: Le imprese in possesso dell'attestazione SOA, con classifica pari o superiore alla III, sono esentate dall'obbligo della patente.

Questa normativa rappresenta un ulteriore passo verso la responsabilizzazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nella gestione della sicurezza sul lavoro, introducendo un meccanismo di controllo continuo basato su un sistema di punteggio che penalizza le condotte non conformi.

La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delineando in modo dettagliato i principali obblighi che gravano sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui lavoratori stessi.

Articolo 15: Misure generali di tutela

Misure generali di tutela:

Il datore di lavoro deve adottare un insieme di misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, che includono la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi alla fonte, l'informazione e la formazione dei lavoratori, il controllo sanitario, e la riduzione dei rischi tramite misure collettive.

Principi ergonomici:

Nella progettazione e organizzazione del lavoro, devono essere rispettati i principi ergonomici per prevenire problemi legati a lavori monotoni e ripetitivi.

Priorità delle misure collettive:

Le misure di protezione collettiva hanno la priorità su quelle individuali, e deve essere limitato il numero di lavoratori esposti ai rischi.

Articolo 16: Delega di funzioni

Delega delle funzioni:

Il datore di lavoro può delegare alcune delle sue funzioni a persone competenti all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, la delega deve essere formalizzata per iscritto e non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità di vigilanza sull'operato del delegato.

Requisiti per la delega:

Il delegato deve possedere competenze, poteri organizzativi e gestionali, e autonomia di spesa per poter adempiere efficacemente alle funzioni delegate.

Articolo 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Obblighi non delegabili:

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Obblighi specifici:

Il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare un medico competente, designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, fornire dispositivi di protezione individuale, garantire l'informazione e la formazione dei lavoratori, e adottare le misure necessarie per gestire situazioni di emergenza.

Obblighi di sorveglianza:

Devono essere adottate misure per la sorveglianza sanitaria, per il controllo dei rischi e per l’aggiornamento continuo delle misure di prevenzione.

Articolo 19: Obblighi del preposto

Vigilanza sul rispetto delle misure:

I preposti sono responsabili della vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi.

Intervento in caso di pericolo:

Devono intervenire prontamente in caso di situazioni di pericolo, sospendendo le attività se necessario e informando i superiori.

Articolo 20: Obblighi dei lavoratori

Cura della propria sicurezza:

I lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, seguendo le istruzioni fornite e utilizzando correttamente i dispositivi di protezione.

Segnalazione dei pericoli:

Devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai preposti eventuali condizioni di pericolo e collaborare per l’attuazione delle misure di prevenzione.

Articolo 21: Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi

Obblighi per lavoratori autonomi e imprese familiari:

I lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare devono utilizzare attrezzature conformi alle normative di sicurezza, munirsi di dispositivi di protezione individuale, e rispettare gli obblighi previsti in caso di lavori in appalto.

Articolo 22: Obblighi dei progettisti

Responsabilità dei progettisti:

I progettisti devono rispettare i principi generali di prevenzione durante le scelte progettuali e tecniche, garantendo che le attrezzature e i dispositivi di protezione siano conformi alle normative.

Articolo 23: Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Conformità delle attrezzature:

I fabbricanti e i fornitori non possono immettere sul mercato attrezzature, dispositivi di protezione o impianti non conformi alle normative di sicurezza.

Obblighi di documentazione:

In caso di locazione finanziaria, i beni devono essere accompagnati dalla documentazione che ne attesti la conformità.

Articolo 24: Obblighi degli installatori

Installazione conforme:

Gli installatori devono garantire che l'installazione di impianti e attrezzature sia conforme alle norme di sicurezza e seguire le istruzioni fornite dai fabbricanti.

Articolo 25: Obblighi del medico competente

Ruolo del medico competente:

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, programma e attua la sorveglianza sanitaria, e gestisce la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, assicurandosi del rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni sanitarie.

Partecipazione alla formazione:

Il medico competente deve partecipare alla formazione e informazione dei lavoratori riguardo alla sorveglianza sanitaria e fornire loro le necessarie informazioni sui rischi e sugli esami effettuati.

Conclusione

La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce un quadro dettagliato delle misure di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e degli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nel processo, dal datore di lavoro ai lavoratori stessi. Ogni figura aziendale ha responsabilità specifiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Le disposizioni evidenziano l'importanza della cooperazione tra le diverse parti per la prevenzione degli incidenti e la promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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