Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

19 Agosto 2024

Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

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L'articolo 27 introduce l'obbligo, a partire dal 1° ottobre 2024, di una "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), è necessaria per esercitare l'attività e richiede il rispetto di una serie di requisiti normativi, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale, e l'adempimento degli obblighi formativi. La patente è soggetta a un sistema di punteggio iniziale di 30 crediti, che può subire decurtazioni in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza. In caso di perdita di crediti o di gravi incidenti sul lavoro, l'INL può sospendere o revocare la patente, impedendo all'impresa o al lavoratore autonomo di operare nei cantieri.

1. Introduzione della Patente a Punti: A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso di una patente a punti, necessaria per esercitare la propria attività in sicurezza. Sono esentati da tale obbligo coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per i soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea o extra-UE, è sufficiente un documento equivalente riconosciuto dalla legge italiana.

2. Requisiti per il Rilascio della Patente: La patente viene rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale e richiede i seguenti requisiti:

Iscrizione alla Camera di Commercio.
Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.
Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Certificazione di regolarità fiscale.
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

3. Autocertificazione e Modalità di Rilascio: I requisiti sono autocertificati secondo il D.P.R. 445/2000. La patente può essere rilasciata anche se è in corso di verifica, salvo diversa comunicazione dall'INL.

4. Revoca della Patente: La patente viene revocata in caso di dichiarazioni false sui requisiti necessari. Dopo dodici mesi dalla revoca, è possibile richiedere una nuova patente.

5. Sistema a Punti: La patente viene assegnata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Per continuare a operare, il punteggio non deve scendere sotto i 15 crediti. Sono previsti meccanismi per l'assegnazione di crediti aggiuntivi e per il recupero di crediti decurtati.

6. Decurtazione dei Crediti: I crediti sono decurtati in base a violazioni specifiche accertate e divenute definitive, come indicato nell'allegato I-bis. Se vengono contestate più violazioni in un unico accertamento, la decurtazione massima è il doppio della violazione più grave.

7. Provvedimenti Definiti: I provvedimenti che determinano la decurtazione sono sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

8. Sospensione della Patente: In caso di infortuni gravi nei cantieri, l'INL può sospendere la patente fino a 12 mesi. È possibile presentare ricorso contro la sospensione.

9. Comunicazione dei Provvedimenti: I provvedimenti definitivi devono essere comunicati all'INL entro 30 giorni per la decurtazione dei crediti.

10. Patente con Punti Insufficienti: Se la patente ha meno di 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può operare nei cantieri. Tuttavia, è consentito completare i lavori già in corso, purché siano stati eseguiti più del 30% del valore del contratto.

11. Sanzioni per Mancanza di Patente: In assenza della patente, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (minimo 6.000 euro) e l'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano a chi opera con una patente con meno di 15 crediti.

12. Annotazione nel Portale Nazionale del Sommerso: Le informazioni sulla patente sono registrate nel Portale Nazionale del Sommerso, insieme ad altre informazioni rilevanti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

13. Monitoraggio e Aggiornamento: L'INL avvia il monitoraggio del sistema entro dodici mesi dall'implementazione e trasmette i dati raccolti al Ministero del Lavoro per eventuali aggiornamenti.

14. Estensione ad Altri Ambiti: Il sistema della patente a punti può essere esteso ad altri settori con apposito decreto.

15. Esenzioni: Le imprese in possesso dell'attestazione SOA, con classifica pari o superiore alla III, sono esentate dall'obbligo della patente.

Questa normativa rappresenta un ulteriore passo verso la responsabilizzazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nella gestione della sicurezza sul lavoro, introducendo un meccanismo di controllo continuo basato su un sistema di punteggio che penalizza le condotte non conformi.

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