Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.
L'articolo 184 del Decreto Legislativo stabilisce gli obblighi del datore di lavoro riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro. Questo obbligo si inserisce nel più ampio contesto delle responsabilità previste dagli articoli 36 e 37 del decreto, mirate a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio:
Obblighi di Informazione e Formazione:
Il datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori esposti a rischi da agenti fisici, nonché i loro rappresentanti, ricevano informazioni e formazione adeguate. Questi programmi di formazione devono essere basati sui risultati della valutazione dei rischi specifici per agenti fisici.
Aspetti Specifici da Trattare:
Misure adottate: I lavoratori devono essere informati sulle misure preventive e protettive adottate per minimizzare i rischi derivanti dagli agenti fisici.
Valori limite e valori di azione: Devono comprendere l'entità e il significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti per vari agenti fisici, così come i potenziali rischi associati.
Risultati della valutazione: Devono essere informati sui risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici.
Individuazione degli effetti negativi: Devono essere addestrati su come individuare e segnalare gli effetti negativi che l'esposizione potrebbe avere sulla salute.
Sorveglianza sanitaria: Devono essere informati sulle circostanze in cui hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e sugli obiettivi di tale sorveglianza.
Procedure di lavoro sicure: Devono essere istruiti su procedure di lavoro sicure specificamente progettate per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici.
Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI): Devono essere formati sull'uso corretto dei DPI, comprese le indicazioni e controindicazioni sanitarie legate al loro utilizzo.
Sintesi:
L'articolo 184 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori esposti a rischi da agenti fisici una formazione completa e specifica riguardante i pericoli associati, le misure preventive adottate, e l'uso corretto dei dispositivi di protezione. Questo obbligo è parte di un approccio più ampio alla sicurezza e salute sul lavoro, volto a minimizzare i rischi e proteggere la salute dei lavoratori.
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