Art. 202 - Valutazione dei rischi

27 Agosto 2024

Art. 202. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:


a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

L'articolo 202 del Decreto Legislativo prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e, se necessario, misurare i livelli di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche durante l'attività lavorativa. Questa valutazione è fondamentale per identificare i rischi e adottare le misure preventive necessarie a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Obbligo di Valutazione e Misurazione:
Il datore di lavoro deve valutare l'esposizione alle vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono soggetti. Se necessario, deve misurare i livelli di vibrazione utilizzando metodi e strumentazioni appropriate. La valutazione può basarsi sull'osservazione diretta delle condizioni lavorative e su informazioni reperibili in banche dati specializzate, come quelle dell'ISPESL (Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le sue funzioni sono state attribuite all'INAIL).

Metodologia di Valutazione:

Sistema mano-braccio: La valutazione o misurazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio deve seguire le disposizioni specificate nell'Allegato XXXV, Parte A.
Corpo intero: La valutazione o misurazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero deve essere effettuata secondo le disposizioni dell'Allegato XXXV, Parte B.

Elementi da Considerare nella Valutazione:
Il datore di lavoro deve tenere conto di vari fattori tra cui:

Livello, tipo e durata dell'esposizione, compresa l'esposizione a vibrazioni intermittenti o urti ripetuti.
Valori limite di esposizione e valori d'azione specificati nell'articolo 201.
Effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, come le donne in gravidanza e i minori.
Effetti indiretti derivanti dall'interazione tra vibrazioni, rumore, ambiente di lavoro e altre attrezzature.
Informazioni fornite dai costruttori delle attrezzature di lavoro.
Presenza di attrezzature alternative progettate per ridurre l'esposizione alle vibrazioni.
Esposizione oltre l'orario di lavoro in locali di cui il datore di lavoro è responsabile.
Condizioni di lavoro particolari, come basse temperature, umidità, bagnato o sovraccarico biomeccanico.
Dati della sorveglianza sanitaria e informazioni dalla letteratura scientifica.

Sintesi

L'articolo 202 stabilisce che il datore di lavoro deve procedere a una valutazione approfondita dei rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro. Tale valutazione deve tenere conto di numerosi fattori specifici, quali la durata e l'intensità dell'esposizione, le condizioni lavorative particolari e la salute dei lavoratori. Qualora la valutazione indichi la necessità, è obbligatorio effettuare misurazioni precise e adottare le misure preventive necessarie per ridurre al minimo i rischi. La valutazione deve essere documentata e aggiornata regolarmente, in particolare quando ci sono modifiche significative nelle condizioni di lavoro.

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