ALLEGATO XXXVI Campi Elettromagnetici

Campi Elettromagnetici

ALLEGATO XXXVI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Parte I - Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici.
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:
- l'intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (Vm-1). È necessario distinguere il campo elettrico ambientale rispetto al campo elettrico presente all'interno del corpo (in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale;
- la corrente attraverso gli arti (IL) è la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A);
- la corrente di contatto (IC) è una corrente che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto conduttore a diverso potenziale elettrico all'interno di un campo elettromagnetico. È espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si verifica quando la persona è in contatto continuo con un oggetto all'interno di un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate;
- la carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per le scariche elettriche ed è espressa in coulomb (C);
- l'intensità di campo magnetico (H) è una grandezza vettoriale che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere per metro (Am-1);
- l'induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che determina una forza che agisce sulle cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensità di campo magnetico (H) pari a 1 Am-1 = induzione magnetica (B) pari a 4π 10-7 T (circa 1,25 microtesla);
- densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è piccola. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione; è espressa in watt per metro quadrato (Wm-2);
- assorbimento specifico di energia (SA). È l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per chilogrammo (Jkg-1). Nel presente decreto, questa grandezza è utilizzata per la definizione dei limiti per gli effetti sensoriali derivanti da esposizioni a microonde pulsate;
- tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo, ed è espresso in watt per chilogrammo (Wkg-1). Il SAR riferito a tutto il corpo (a corpo intero) è una grandezza ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi (sanitari) all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR medio a corpo intero, sono necessari anche valori del SAR locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC), la corrente attraverso gli arti (IL), l'intensità di campo elettrico (E), l'intensità di campo magnetico (H) e la densità di potenza (S).
Parte II - Effetti non termici.
Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo di frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz.
A. Valori limite di esposizione (VLE).
I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella A1) sono limiti per il campo magnetico statico, la cui misurazione non è influenzata dalla presenza del soggetto esposto.
I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono limiti per i campi elettrici indotti all'interno del corpo (in situ) a seguito dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo.
VLE per l'induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 1 Hz.
Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alla prevenzione di nausea e vertigini dovute a disturbi sull'organo dell'equilibrio, e di altri effetti fisiologici, conseguenti principalmente al movimento del soggetto esposto all'interno di un campo magnetico statico.
Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purche' siano state adottate le misure di prevenzione di cui all'articolo 208, comma 4.

Le tabelle e l'allegato completo e' scaricabile

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NOTE ALL'ALLEGATO

 Allegato così sostituito dal Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Questo aggiornamento ha sostituito integralmente l'Allegato XXXVI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introducendo nuove misure di sicurezza e linee guida per la protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in conformità con le più recenti normative europee.

Il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159, è stato emanato per attuare la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, in particolare dai campi elettromagnetici. Questo decreto ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE e ha sostituito l'Allegato XXXVI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 159/2016 includono:

Nuovi limiti di esposizione: Sono stati stabiliti nuovi valori limite di esposizione e livelli di azione per proteggere la salute dei lavoratori dai potenziali effetti nocivi dei campi elettromagnetici.

Misure di prevenzione e protezione: Il decreto stabilisce che i datori di lavoro devono adottare misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici, laddove possibile, e per informare e formare i lavoratori sui rischi associati.

Valutazione dei rischi: È obbligatorio per i datori di lavoro effettuare una valutazione dettagliata dei rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici, tenendo conto dei valori limite e dei livelli di azione definiti nel decreto.

Sorveglianza sanitaria: Il decreto prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici, con particolare attenzione a coloro che potrebbero essere maggiormente vulnerabili.

Obiettivi principali della Direttiva 2013/35/UE:

Stabilire valori limite di esposizione: La direttiva definisce i valori limite di esposizione (VLE) e i livelli di azione (LA), che rappresentano i livelli di esposizione al di sotto dei quali i lavoratori non dovrebbero subire effetti negativi per la salute a breve termine.

Obblighi per i datori di lavoro: I datori di lavoro sono obbligati a valutare i rischi associati ai campi elettromagnetici nel luogo di lavoro e a prendere misure adeguate per ridurre l'esposizione quando necessario. Devono anche fornire informazioni e formazione ai lavoratori sui potenziali rischi.

Protezione di lavoratori particolarmente sensibili: La direttiva richiede particolare attenzione per i lavoratori che potrebbero essere particolarmente sensibili ai campi elettromagnetici, come quelli con dispositivi medici impiantati (ad esempio, pacemaker) o le lavoratrici in gravidanza.

Misure preventive e sorveglianza sanitaria: Dove i livelli di esposizione superano i valori di azione, devono essere adottate misure preventive. È inoltre previsto un sistema di sorveglianza sanitaria per monitorare lo stato di salute dei lavoratori esposti.

Disclaimer

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