ALLEGATO XXIV Prescrizioni Generali Per La Segnaletica Di Sicurezza

Prescrizioni Generali Per La Segnaletica Di Sicurezza

ALLEGATO XXIV Prescrizioni Generali Per La Segnaletica Di Sicurezza

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da ALLEGATO
XXV a ALLEGATO XXXII.

1.2. Il presente ALLEGATO stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed
enuncia norme generali sull’intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.

1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l’informazione precisati
all’articolo 162, comma 1.

2. MODI DI SEGNALAZIONE
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare
l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita
da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere
di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.

2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell’ALLEGATO XXVI.

2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e
costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.

2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente delle persone
devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell’intercambiabilità e complementarità previsto
al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo
occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.


3. INTERCAMBIABILITÀ E COMPLEMENTARITÀ DELLA SEGNALETICA
3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al
riguardo, è ammessa libertà di scelta fra:


- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di
seguito:


- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.


4. COLORI DI SICUREZZA
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un colore
di sicurezza.
Colore
Significato o scopo
Indicazioni e precisazioni
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d’emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza
personale
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità


5. L’efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:

5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l’udibilità; ciò
comporta, in particolare, la necessità di:

5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un’altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso;

5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei
mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione,
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.

7. Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell’entità dei rischi, dei
pericoli o delle dimensioni dell’area da coprire.

8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un’alimentazione di
emergenza nell’eventualità di un’interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con
l’interruzione stessa.

9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l’inizio di un’azione che si richiede di effettuare; esso
deve avere una durata pari a quella richiesta dall’azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.

10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e
dell’efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.

11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa
dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.

12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose
devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’ALLEGATO XXV, punto 3.2,
o indicati conformemente all’ALLEGATO XXVI, punto 1, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o
recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

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NOTE ALL'ALLEGATO

l Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera a), la modifica dell'allegato XXIV del Decreto Legislativo 81/2008, al punto 12, relativo alle "miscele pericolose". Questa modifica riguarda le disposizioni di sicurezza e salute sul lavoro connesse all'uso di miscele pericolose, adeguando la normativa italiana alle nuove disposizioni europee in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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