ALLEGATO XX B Autorizzazione Ai Laboratori Di Certificazione (Concernenti Ad Esempio: Scale, Puntelli, Ponti Su Ruote A Torre E Ponteggi)

Autorizzazione Ai Laboratori Di Certificazione (Concernenti Ad Esempio: Scale, Puntelli, Ponti Su Ruote A Torre E Ponteggi)


1. REQUISITI

1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l’attività di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla Norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

2.2. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l’esplicita indicazione dell’autorizzazione richiesta, nonché l’elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

3.1. All’istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:
a) copia dell’atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell’atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l’esercizio dell’attività di certificazione richiesta;
b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di certificazione;
e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l’altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature;
g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d). 3.2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.

4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l’esame della documentazione di cui al punto 3.

4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed è composta da:
a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.

4.3. Sulla base dei risultati positivi dell’esame della documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta il provvedimento di autorizzazione.

5. CONDIZIONI E VALIDITA' DELL’AUTORIZZAZIONE

5.1. L’autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 4.

5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all’attività di certificazione.

6. VERIFICHE

6.1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validità dell’autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima.

6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima, l’autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l’attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell’autorizzazione.

NOTE ALL'ALLEGATO

La Norma UNI CEI EN 45011 e la serie UNI CEI EN 45000 fanno parte delle norme europee che riguardano la valutazione della conformità e la certificazione. Queste norme sono state utilizzate per stabilire i requisiti per gli organismi di certificazione, accreditamento e valutazione della conformità. Ecco una breve descrizione di ciascuna:

UNI CEI EN 45011:

Titolo: "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti".
Contenuto: Questa norma specifica i requisiti generali per gli organismi che operano sistemi di certificazione dei prodotti. Definisce i criteri che gli organismi di certificazione devono soddisfare per essere considerati competenti e affidabili nel certificare la conformità dei prodotti a norme specifiche. La norma copre aspetti come l'imparzialità, la competenza tecnica, la responsabilità e la trasparenza dei processi di certificazione.

UNI CEI EN 45000:

Serie di norme: La serie UNI CEI EN 45000 comprende una serie di norme che stabiliscono i criteri per la valutazione della conformità e l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione. Queste norme si occupano di vari aspetti della certificazione e della valutazione della conformità, come i requisiti per gli organismi di certificazione del personale, dei sistemi di gestione e dei prodotti, nonché i criteri per l'accreditamento degli organismi di ispezione.

Evoluzione: È importante notare che la norma UNI CEI EN 45011 è stata sostituita dalla norma ISO/IEC 17065 per quanto riguarda i requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. Allo stesso modo, le norme della serie UNI CEI EN 45000 sono state progressivamente sostituite da altre norme internazionali della serie ISO/IEC 17000, che trattano vari aspetti della valutazione della conformità.

Disclaimer

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