ALLEGATO VIII Indicazioni Di Carattere Generale Relative A Protezioni Particolari
Indicazioni Di Carattere Generale Relative A Protezioni Particolari
Protezione dei capelli
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale (quale ad esempio cuffia di protezione, resistente e lavabile) che racchiuda i capelli in modo completo.
Protezione della testa
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.
Protezione degli occhi o del viso
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale quali ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati.
Protezione degli arti superiori
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.
Protezione degli arti inferiori
Per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
Protezione delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.
Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza.
Protezione delle vie respiratorie
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi devono avere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie quali, ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei.
Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti
l'allegato completo aggiornato e' consultabile scaricandolo:
NOTE ALL'ALLEGATO
L'Allegato VIII del Decreto Legislativo n. 81/2008, che fornisce indicazioni generali relative a protezioni particolari, è stato sostituito dal Decreto del 20 dicembre 2021. Questo decreto, emesso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro della Salute, e dal Ministro dello Sviluppo Economico, è stato creato per recepire la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione Europea del 24 ottobre 2019.
Caratteristiche del Nuovo Allegato VIII:
Recepimento Normativo:
Il decreto del 20 dicembre 2021 recepisce la Direttiva 2019/1832/UE, che modifica gli allegati I, II e III della Direttiva 89/656/CEE riguardante i requisiti minimi per l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei lavoratori.
Aggiornamenti Tecnici:
L'Allegato VIII aggiornato riflette le modifiche tecniche necessarie per adeguarsi ai progressi tecnologici e alle nuove metodologie di valutazione dei rischi legati all'uso dei DPI.
Introduce specifiche tecniche per la progettazione e l'uso dei DPI, con particolare attenzione alla protezione contro rischi nuovi o emergenti.
Adeguamento alle Norme Europee:
Il decreto armonizza le disposizioni italiane con quelle europee, garantendo una protezione più efficace e adeguata per i lavoratori, in linea con gli standard aggiornati dell'UE.
Le modifiche riguardano principalmente i requisiti tecnici dei DPI per garantire la sicurezza in vari settori lavorativi, come i rischi chimici, fisici, e biologici.
Impatto sulla Sicurezza sul Lavoro:
Le nuove disposizioni mirano a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori, assicurando che i DPI siano adeguati alle esigenze specifiche di protezione contro i rischi individuati.
L'aggiornamento riflette la necessità di mantenere i DPI efficaci e conformi alle normative più recenti.
In sintesi, il Decreto del 20 dicembre 2021 ha introdotto modifiche tecniche e aggiornamenti normativi all'Allegato VIII del Decreto Legislativo n. 81/2008, con l'obiettivo di garantire una maggiore protezione dei lavoratori attraverso l'adeguamento delle norme sui DPI ai più recenti standard europei.
Indice articoli di legge e Allegati
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